Circolare
48
del 07.08.03
OGGETTO
Reg.to(CE) n. 881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante
modificazione del Regolamento(CEE) n. 2454/93. Convenzione TIR e ATA.
TESTO Si comunica che nella GUCE n. L134/1 del 29.05.2003 e' stato pubblicato il Regolamento (CEE) n.881/2003 della Commissione del 21 maggio 2003 recante modifiche del Reg.to(CEE) n. 2454/93. Il citato Regolamento contiene, tra l'altro, talune modifiche alle norme che disciplinano il regime TIR ed ATA sul territorio doganale comunitario che entreranno in vigore il 1 settembre 2003. In merito si fa presente quanto segue. A - Convenzione TIR Nell'ambito delle nuove norme TIR del Regolamento (CEE) n. 881/2003 assumono rilievo i seguenti articoli. - Articolo 455 paragrafo 1 Con il paragrafo 1 di detto articolo e' fatto obbligo agli uffici doganali di destinazione/uscita di rinviare la pertinente sezione del volet n.2 del carnet TIR (casella da 18 a 28) agli uffici doganali di entrata/partenza senza indugio e, comunque, entro il termine massimo di un mese dal termine dell'operazione TIR. Sulla citata sezione dovra' essere apposta - a cura degli uffici - la dicitura "conforme". Analogamente a quanto previsto per il regime del transito comunitario il termine di un mese costituisce il tempo massimo entro cui ciascun Paese deve completare l'intera procedura di rinvio del volet 2 comprensivo dunque, di tutti gli eventuali adempimenti preliminari e comunque connessi al rinvio vero e proprio (es. concentrazione dei documenti presso uffici centralizzati, etc.). Inoltre, la misura conferira' all'utenza una maggiore difesa dei propri diritti, anche in sede giurisdizionale, essendo essa prevista da una specifica disposizione regolamentare e non piu' da un semplice accordo amministrativo. - Articolo 455 paragrafo 2 Qualora gli uffici doganali di entrata/partenza non abbiano ricevuto entro 2 mesi la sezione (da casella 18 a 28) del volet n.2 del carnet TIR debbono informare sia l'associazione garante nazionale e sia il titolare del carnet TIR invitandoli a fornire la prova che l'operazione TIR e' terminata. Quanto sopra - che giova ripeterlo costituisce un obbligo per gli Uffici doganali - innova rispetto alle precedenti istruzioni emanate in merito che prevedevano l'inizio della procedura di ricerca dopo 3 mesi dalla presa in carico del carnet (telescritto n. 268/5201-2/Div.IX del 4/3/1994); la misura e' tra l'altro finalizzata a ridurre il pericolo delle frodi di settore. - Articolo 455 paragrafi 3-4 I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 455 si riferiscono alle prove alternative che possono essere fornite agli uffici doganali ai fini del termine dell'operazione TIR. In sostanza nella circostanza si e' provveduto ad allineare il regime TIR al transito comunitario - art. 365 DAC. - Articolo 455 bis paragrafi 1-5 L'articolo 455 bis concerne la procedura di ricerca che deve essere seguita dagli uffici doganali per accertare il termine dell'operazione TIR. In particolare si precisa quanto segue. La procedura di ricerca e' avviata quando allo scadere di 4 mesi dalla data di accettazione del carnet TIR gli uffici doganali di partenza/entrata non dispongono della prova che l'operazione TIR e' terminata (es. mancata ricezione dell'apposita sezione del volet 2, assenza di prove alternative, etc.). Ovviamente la procedura di ricerca deve essere immediatamente avviata sia se gli uffici doganali sono preventivamente informate o hanno il sospetto che l'operazione TIR non e' conclusa e sia se vi sia la prova che la conclusione dell'operazione TIR e' stata falsificata. In tal senso debbono intendersi modificate le istruzioni a suo tempo impartite con nota n.268/5201/2 - Div.IX del 4.3.1994. - Articolo 457 paragrafi 1-2 L'articolo in questione riveste grande importanza in quanto stabilisce che l'ammontare massimo della garanzia fornita dagli enti garanti comunitari (e, quindi, anche dall'Unioncamere) e' di 60.000,00 euro. Peraltro se durante un trasporto coperto da una garanzia di un ente garante non UE viene commessa un'irregolarita', l'Unioncamere garantisce comunque il pagamento dei diritti fino alla concorrenza di 60.000,00 euro. - Art.457 paragrafo 3 Il paragrafo 3 dell'art.457 tende a meglio tutelare le risorse proprie comunitarie; esso infatti prevede che qualora venga effettuata una notifica di non appuramento di un'operazione TIR da parte dell'Autorita' doganale di uno Stato membro nei confronti della associazione garante nazionale e successivamente si accerti la competenza al recupero da parte di un altro Stato membro la notifica fatta da quest'ultimo nei confronti della propria associazione garante e' valida anche se sono scaduti i termini di cui all'art. 11 - paragrafi 1 e 2. Al fine di facilitare l'attivita' dei dipendenti uffici si trascrive qui di seguito la lista dei Paesi con i quali una operazione TIR puo' essere effettuata. A detta lista va, comunque, aggiunto il Tajikistan che a decorrere dal 14 luglio 2003 (come da comunicazione effettuata dalla scrivente con nota n.2485/5201-6 del 3.7.2003) e' Parte Contraente della Convenzione TIR a tutti gli effetti. Lista (Vedi documento in formato pdf) B - Convenzione ATA Per quanto concerne la Convenzione ATA il Reg.to (CE) n.881/2003 del 21 maggio 2003 ha introdotto due nuovi articoli e precisamente l'art.457 quater e l'art.457 quinquies. - Art.457 quater paragrafi 1-3 Mediante l'inserimento di detto articolo si e' inteso disciplinare, in analogia a quanto gia' previsto per altri regimi doganali, l'individuazione dello Stato competente al recupero dei diritti qualora si accerti che nel corso di un'operazione di transito effettuato con un carnet ATA sia stata commessa una irregolarita'. In particolare e' previsto che: - quando non e' possibile determinare in quale Paese l'irregolarita' sia stata compiuta, essa si considera commessa nello Stato membro in cui e' stata accertata; quest'ultimo provvedera' alla riscossione dei diritti esigibili; fatto salvo quanto previsto dall'art.7 - paragrafi 1 e 3 della Convenzione ATA (prova della riesportazione delle merci da fornire entro 6 mesi dalla richiesta di pagamento). Qualora si accerti successivamente che la irregolarita' e' stata commessa in un altro Stato membro, il primo Paese che ha proceduto ad incassare i diritti esigibili li rimborsa a detto Stato membro ad esclusione di quelli gia' riscossi ed afferenti le risorse proprie. In definitiva verranno rimborsate solo le somme relative alla fiscalita' nazionale. - Art.457 quinquies paragrafi 1-3 Con questo articolo viene riaffermato il principio che le Autorita' doganali di uno Stato membro debbono notificare al titolare del carnet ATA ed all'associazione garante (in Italia l'Unioncamere) entro un anno dalla scadenza del carnet medesimo (art.6 - paragrafo 4 della convenzione ATA) eventuali irregolarita' che dovessero essere commesse. Il paragrafo 2 dell'art.457 quinquies si riferisce alla prova dell'avvenuta riesportazione della merce che deve essere fornita dall'ente garante entro sei mesi dalla notifica di mancato scarico, il successivo paragrafo 3 concerne le modalita' con le quali la prova di cui al paragrafo 2 puo' essere fornita. Cio', in analogia con quanto gia' previsto dall'art.365 del Reg.to 2454/93 in materia di transito. Si prega di fornire tempestive informazioni ai dipendenti uffici fornendo assicurazione di adempimento.