Circolare 57 del 20.10.03
OGGETTO
Importazione di prodotti da "agricoltura biologica" provenienti da
Paesi terzi. Indicazioni di carattere procedurale per gli Uffici
dell'Agenzia delle Dogane.
TESTO INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE L'importazione di prodotti da "agricoltura biologica" provenienti da Paesi terzi e', come noto, disciplinata dall'art.11 del Reg. (CE) n.2092/91 e sue successive modifiche ed integrazioni. L'art.1 del D.Lgs n.220/95 stabilisce che l'Autorita' nazionale responsabile del controllo e del coordinamento dell'attivita' tecnico-scientifica inerente l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica e' il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali che, in tale veste, e' preposto anche al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni. I prodotti da "agricoltura biologica" per essere importati nella Comunita' da un Paese terzo devono soddisfare i requisiti di produzione e le modalita' di ispezione equivalenti a quelli previsti dal Regolamento base n.2092/91 (agli artt.6 e 7, 8 e 9). In particolare, si profilano due tipologie di importazione: a) ai sensi dell'art.11, par.1-5, importazioni da un Paese Terzo che sia incluso dalla Commissione europea nell'elenco allegato al Reg. (CE) n.94/92 e successive modifiche; b) ai sensi dell'art.11, par.6, importazioni da Paesi terzi, non inclusi nell'elenco di cui sopra, per le quali lo Stato membro importatore, dopo aver appurato l'equivalenza delle merci alle norme previste dal Reg.n.2092/91, rilascia una specifica autorizzazione all'importazione. Nel caso di importazioni di cui al precedente punto a), i prodotti da "agricoltura biologica" sono accompagnati da un certificato di controllo, rilasciato dall'Autorita' o dall'Organismo del Paese Terzo indicato nell'elenco figurante nel Reg.(CE) n.94/92. Tale certificato attesta che la partita di merce e' stata prodotta e poi controllata secondo norme equivalenti a quelle riportate, rispettivamente, agli artt.6 e 7, 8 e 9 del Reg. (Ce) n. 2092/91. Nel caso di importazioni di cui al suindicato punto b), il MIPAF, dopo aver acquisito dall'Organismo di controllo prescelto (cfr. art.9, par.1 Reg.2092/91), sufficienti prove che i prodotti sono stati ottenuti e controllati secondo le norme equivalenti indicate nel Reg. (CE) n.2092/91 rilascia, un'autorizzazione all'importazione. Successivamente, l'Organismo di controllo designato rilascera' un certificato di controllo che dovra' accompagnare le merci. Ai sensi dell'art.2, par.5 del Reg. (CE) n.1788/2001 l'Agenzia delle Dogane e' stata designata quale Autorita' nazionale competente per le operazioni di verifica delle spedizioni di prodotti di origine biologica con provenienza dai Paesi terzi. INDICAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER GLI UFFICI Le modalita' applicative delle disposizioni concernenti il certificato di controllo per le suddette importazioni, sono state definite con il Reg. (CE) n.1788/2001 e successive modifiche. Le dichiarazioni di importazione dei prodotti di cui trattasi dovranno essere trattate alla stregua di tutte le altre operazioni doganali per le quali e' prevista la presentazione di una autorizzazione. A tal proposito sembra opportuno richiamare le disposizioni impartite sulle procedure previste dal circuito doganale di controllo ove e' specificato che: "Nel caso occorra adempiere a condizioni e formalita' previste per l'applicazione di trattamenti preferenziali o divieti economici, l'accettazione della dichiarazione dovra' essere necessariamente effettuata dal funzionario preposto alla prenotazione e contabilizzazione della quota ed allo scarico delle relative autorizzazioni, fermo restando la successiva registrazione meccanografica. Egualmente allo stesso funzionario saranno presentate le dichiarazioni trasmesse via EDI, che necessitano dei predetti adempimenti." Immissione in libera pratica Gli Uffici doganali, all'atto della immissione in libera pratica nella Comunita' di prodotti da "agricoltura biologica", dovranno vidimare il certificato di controllo (il cui modello allegato in copia alla presente circolare e' riportato nell'allegato I del Reg.(CE) n.1788/2001), alla casella 17, secondo le seguenti indicazioni: - prodotti ottenuti secondo norme di produzione equivalente, per i quali e' stato rilasciato un certificato del Paese Terzo (fattispecie indicata al precedente punto a): in questo caso occorrera' assicurarsi che nella casella 2 del certificato di controllo, questa tipologia di importazione sia evidenziata dalla crocetta apposta in corrispondenza dell'art.11, par.1 - prodotti per la cui introduzione nella Comunita' l'importatore sia stato autorizzato dal MIPAF (fattispecie indicata al precedente punto b): in questo caso si dovra' accertare che nella casella 2 del certificato di controllo sia correttamente contrassegnata la casella in corrispondenza dell'art.11, par.6. Nell'ipotesi in cui il circuito doganale di controllo evidenzi, successivamente, l'operazione doganale con i codici "CD" o "VM", il funzionario che effettuera' la verifica procedera' anche al controllo di merito della suddetta documentazione. Regimi sospensivi L'art. 5 del Reg. (CE) n.1788/2001 individua due casi di regimi doganali sospensivi (ai sensi dell'art.130 del Reg. (CE) n.2913/92), che possono configurarsi per tali importazioni: 1) importazioni in uno Stato membro di prodotti che, prima di essere immessi in libera pratica, debbano essere sottoposti ad una o piu' preparazioni (elencate all'art.4, p.3 del Reg. (CE) n.2092/91). Tali preparazioni possono contemplare attivita' di confezionamento o riconfezionamento, etichettatura concernente la presentazione del metodo biologico. In tal caso l'Ufficio doganale, all'atto della presentazione della relativa dichiarazione in Dogana, avra' cura di vidimare il certificato di controllo, casella 17, che accompagnera' le merci fino alla destinazione prevista; 2) prodotti che prima di essere immessi in libera pratica, devono essere divisi in piu' lotti. In questa ipotesi, verra' vidimato il certificato di controllo (casella 17), all'atto della prima operazione dell'importatore originario. Per l'immissione in libera pratica dei lotti successivi, e' previsto il rilascio di estratti del certificato di controllo che l'Ufficio doganale provvedera', parimenti, a vidimare(casella 14). Procedure comuni Gli Uffici doganali avranno cura di fotocopiare il certificato vidimato (e/o gli eventuali estratti), e di allegarne una copia alla dichiarazione doganale. Nel caso sorga qualche dubbio sulla conformita' del certificato, l'Ufficio inviera' una copia dello stesso al Ministero delle politiche agricole e forestali per gli opportuni controlli di competenza. Il predetto certificato, vidimato dal funzionario doganale secondo la procedura precedentemente descritta, dovra' essere restituito alla persona che lo ha presentato. In entrambi i casi, ossia nel caso della immissione in libera pratica che nel caso di regimi sospensivi, il Reg. (CE) n.1788/2001 prevede il rilascio di un unico esemplare originale del certificato che, redatto in conformita' ai paragrafi da 3 a 10 del regolamento, accompagna un quantitativo di prodotti di uno o piu' codici della nomenclatura combinata.