Circolare 64 del 25.11.03

OGGETTO Illecita detenzione e vendita di fiammiferi di provenienza comunitaria privi di marca contrassegno - Competenza in ordine alla trattazione delle violazioni amministrative.

TESTO E' stato chiesto di conoscere quale sia l'esatta configurazione giuridica della violazione in oggetto e, nell'ipotesi in cui alla medesima venga riconosciuta natura amministrativa, quale sia l'organo competente ad irrogare la conseguente sanzione. I dubbi interpretativi sono dovuti al fatto che l' articolo 29 del D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito in L. 29.10.1993, n. 427, contempla espressamente (al comma 6) la fattispecie di illecita (prima) immissione in consumo nel territorio nazionale di fiammiferi di provenienza comunitaria, rinviando per l'individuazione delle sanzioni applicabili alle disposizioni sul contrabbando doganale previste dal D.P.R. 23.01.1973, n. 43 (T.U.L.D.), ma non contiene alcuna specifica previsione sanzionatoria in relazione ai successivi trasferimenti dei fiammiferi introdotti in evasione dell'imposta di fabbricazione sforniti, quindi, della prescritta marca contrassegno. L'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, appositamente interessata della questione, ha ritenuto condivisibile la qualificazione giuridica della violazione prospettata dalla scrivente, ossia la configurazione quale fattispecie di contrabbando prevista dal vigente articolo 10 all. E della legge 8 agosto 1895, n. 486, successivamente depenalizzata (in quanto sanzionata con la sola multa) per effetto della legge 24 novembre 1981, n. 689. Invero il predetto articolo 10 prevede che "sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite dalla legge". La stessa Amministrazione autonoma, argomentando sulla base delle disposizioni di carattere generale recate dalla citata legge 689/1981, ha ritenuto di individuare nell'Ufficio Tecnico di Finanza, l'organo competente ad irrogare la conseguente sanzione amministrativa. Anche l'Ufficio del coordinamento legislativo-finanze, interessato al riguardo, si e' espresso in tal senso, in quanto il predetto Ufficio Tecnico di Finanza e' "organo competente al rilascio delle licenze fiscali per l'importazione ed al controllo di carico e scarico dei fiammiferi (...) e, quindi, esercita un forte potere di vigilanza sulla movimentazione dei fiammiferi". Inoltre, il medesimo Ufficio del coordinamento legislativo-finanze soggiunge che la materia del contrabbando, ad eccezione del settore dei tabacchi lavorati nel quale il dlvo. 9.11.1990, n. 375 (modificato dalla legge 19.03.2001, n. 92) attribuisce una specifica competenza alla predetta Amministrazione dei Monopoli per le ipotesi di contrabbando al di fuori degli spazi doganali, rientra nella competenza di questa Agenzia. In tal senso quindi vorranno disporre codeste Direzioni regionali, impartendo agli uffici dipendenti le conseguenti istruzioni operative.