Circolare
66
del 02.12.03
OGGETTO
Reg.(CE) della Commissione n.1335/2003 del 25.7.2003. Non contabilizzazione
a posteriori, rimborso e sgravio dei dazi doganali.
TESTO La Commissione Europea con il Regolamento n.1335 del 25.7.2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee- Serie L n.187 del 26.7.2003, ha apportato sostanziali modifiche agli articoli del Reg.Cee n.2454/93 che disciplinano le procedure di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso e di sgravio dei dazi doganali. Gli articoli 871 e 905, come modificati per effetto del Regolamento n.1335/2003, stabiliscono che le autorita' doganali degli Stati membri sono tenute a trasmettere alla Commissione Europea, per la decisione, le richieste di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi presentate dai soggetti interessati ai sensi degli articoli 220, paragrafo 2, lett.b) e 239 del Codice doganale comunitario, solo nei casi in cui si sia in presenza di una delle seguenti condizioni: a) l'operatore e lo Stato membro interessato ritengano che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lett.b) del Codice o che si sia in presenza di una situazione particolare, ex art.239 del Codice, risultante da una inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti; b) le circostanze del caso siano legate ai risultati di una indagine comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del Reg.Cee n.515/97 del Consiglio del 13.3.1997, relativo alla mutua assistenza amministrativa tra le autorita' amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria od accordo conclusi dalla Comunita' con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilita' di procedere ad inchieste comunitarie del genere; c) l'importo di cui viene chiesta la non contabilizzazione a posteriori, il rimborso o lo sgravio sia uguale o superiore ai 500.000 euro. Al di fuori di tali ipotesi tassative, gli Stati membri devono autonomamente decidere se accordare o meno la non contabilizzazione a posteriori, il rimborso o lo sgravio dei dazi, tenendo presente che, per effetto dell'articolo 2 del citato Regolamento n.1335/2003, le nuove disposizioni sono applicabili a tutti i casi non pervenuti alla Commissione, per decisione, prima del 1 agosto 2003. I) Casi rimessi alla decisione dell'autorita' doganale nazionale. A seguito delle nuove disposizioni comunitarie, in relazione alla competenza alla adozione dei relativi provvedimenti, si stabilisce quanto segue. Preliminarmente si evidenzia che, nel caso in cui l'interessato abbia contestato l'esistenza dell'obbligazione doganale e, contemporaneamente, abbia anche inoltrato istanza di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi, l'esame dell'istanza sara' sospeso in attesa dell'esito definitivo del ricorso, in sede amministrativa o giudiziaria. Per contestazione, bisogna intendere ogni ricorso ai sensi dell'articolo 243 del Codice doganale comunitario (procedura avviata presso una autorita' amministrativa o giudiziaria), avente come oggetto l'esistenza o l'ammontare dell'obbligazione. In caso di presentazione di un ricorso giurisdizionale, la richiesta potra' essere esaminata solo dopo la sentenza definitiva. Naturalmente sara' necessario comunicare l'importo dell'obbligazione al debitore, altrimenti quest'ultimo non potrebbe chiedere lo sgravio o la non contabilizzazione a posteriori. In sostanza l'eventuale accertamento dell'esistenza di "esimenti" idonee ad escludere, nei singoli casi, la responsabilita' dell'operatore (l'errore delle autorita' competenti o la situazione particolare) postula l'avvenuto riconoscimento del debito doganale. Si e' ritenuto opportuno limitare la possibilita' di seguire contemporaneamente vie legali che, di solito, sono successive e rispettare la gerarchia delle possibilita' di ricorso, analogamente a quanto stabilito per le decisioni che devono essere assunte in sede comunitaria. La competenza alla adozione dei provvedimenti di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi e' attribuita dal vigente ordinamento al Direttore Regionale. La Direzione Circoscrizionale o l'Ufficio delle Dogane competenti per territorio (in prosieguo "Ufficio competente") dovranno trasmettere alla Direzione Regionale una esauriente relazione istruttoria, completa di tutta la documentazione necessaria, con l'indicazione dell'esatto ammontare dei dazi. La Direzione Regionale, una volta adottata la decisione, ne trasmettera' copia all'Ufficio competente per i successivi adempimenti, nonche' all'Ufficio Contabilita' e Riscossione dell'Area Gestione Tributi e Rapporti con gli utenti di questa Agenzia. Al fine, poi, di dare esecuzione a quanto richiesto dalla Commissione Europea agli articoli 870, comma 2 e 904, bis, secondo comma, del citato Reg. CE n.1335/2003, la Direzione Regionale dovra' contestualmente inviare a questa Struttura Centrale -Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti- Ufficio Contabilita' e Riscossione, una comunicazione, utilizzando le accluse schede, nelle quali sia descritta, in modo sommario, la fattispecie per la quale si e' ritenuto di dover accordare la non contabilizzazione a posteriori, il rimborso o lo sgravio dei dazi. Resta ferma, inoltre, la segnalazione semestrale dei casi di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi, per importi fino a 50.000 euro, di cui alla nota prot.n.1446/VIII/S.D del 3.8.1996. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lett.b), combinato disposto con l'art.236 del Codice doganale, la richiesta di non contabilizzazione a posteriori deve essere presentata dall'interessato entro il termine di tre anni decorrenti dalla data di comunicazione del debito. Diversamente, per effetto di quanto stabilito dall'art.239 del Codice, la richiesta di rimborso o di sgravio, deve essere presentata entro il termine di 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del debito. Inoltre, come precisato dall'articolo 876 bis del Reg.Cee n.2454/93, gli uffici doganali, qualora le merci non siano piu' sotto sorveglianza doganale, fino al momento della decisione sulla domanda di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio ed in assenza di contestazione, sospenderanno l'obbligazione del debitore relativa al pagamento dei dazi, previa costituzione di idonea garanzia fidejussoria o bancaria, sempreche' ritengano che siano effettivamente sussistenti le condizioni per l'applicazione delle pertinenti disposizioni del Codice doganale. La norma consente, tuttavia, di prescindere dalla cauzione qualora, a motivo della situazione del debitore, il fatto di esigerla potrebbe provocare gravi difficolta' di carattere economico o sociale. Spetta all'operatore fornire la prova dell'effettiva sussistenza dei requisiti posti dalla disposizione comunitaria. Qualora l'interessato abbia contestato la comunicazione del debito e, contemporaneamente, abbia inoltrato anche istanza di non contabilizzazione a posteriori o di sgravio dei dazi, la sospensione amministrativa del pagamento dei dazi potra' essere disposta in presenza delle condizioni poste dall'articolo 244 del Codice doganale comunitario. Si richiama l'attenzione di codeste Direzioni Regionali sulla delicatezza che rivestono i provvedimenti di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi, trattandosi di atti che vengono ad incidere sulla messa a disposizione di risorse proprie di pertinenza del bilancio comunitario, con conseguente possibile responsabilita' finanziaria nel caso di illegittima concessione dei provvedimenti in questione e connessa responsabilita' amministrativa per danno erariale. La Commissione Europea, peraltro, al fine di agevolare le Amministrazioni doganali degli Stati membri nell'assumere le decisioni di competenza e di favorire l'applicazione uniforme, a livello comunitario, delle norme in materia di non contabilizzazione, di rimborso e di sgravio, ha predisposto un "Documento informativo sull'applicazione degli articoli 220, paragrafo 2, lett.b) e 239 del codice doganale comunitario" disponibile, in lingua italiana, sul seguente sito "web" della Commissione: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/customs/rem_en.htm. Il documento illustra lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Tribunale di I grado delle Comunita' Europee in materia, riprendendo, inoltre, le decisioni piu' significative adottate dalla Commissione. Il testo, piu' che indicare l'approccio seguito in ciascuna decisione, evidenzia i criteri che devono essere adottati per decidere e sara' oggetto di periodici aggiornamenti da parte dei Servizi Comunitari. Qualora vengano sottoposte all'esame di codeste Direzioni Regionali fattispecie particolarmente complesse che non possano trovare soluzione utilizzando i criteri indicati dalla Commissione, sara' possibile richiedere, per il tramite di questa Struttura Centrale, all'Esecutivo Comunitario un parere in merito, ferma restando, comunque, la esclusiva competenza dell'Amministrazione nazionale a decidere. II) Casi rimessi alla decisione della Commissione Europea. Per quanto riguarda, invece, le richieste che devono essere trasmesse alla Commissione Europea, perche' in presenza delle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Reg.Cee n.2454/93 come modificati dal Reg.Ce n.1335/2003, rimane ferma la procedura attualmente in vigore, con alcune precisazioni. Per tutti e tre i gruppi di casi la trasmissione del fascicolo alla Commissione e' preclusa, di principio, qualora il soggetto interessato abbia agito in maniera fraudolenta o con manifesta negligenza. Gli articoli 871, paragrafo 2, e 905, paragrafo 2, stabiliscono, poi, che le autorita' doganali degli Stati membri non debbono inviare le richieste di non contabilizzazione, di rimborso o di sgravio dei dazi all'Esecutivo Comunitario nei seguenti casi. A) La Commissione abbia gia' adottato una decisione in una fattispecie in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. Al fine di permettere alle autorita' doganali di deliberare nelle situazioni in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, la Commissione informa gli Stati membri delle decisioni adottate (vedi artt.874 e 908, commi 1 e 2). Conseguentemente, sara' cura di questa Struttura Centrale- Area Gestione Tributi e Rapporti con gli Utenti- Ufficio Contabilita' e Riscossione, informare le Direzioni Regionali delle decisioni, di volta in volta, adottate dalla Commissione Europea, al fine di consentire alle stesse di poter deliberare sulle richieste di non contabilizzazione, di rimborso o di sgravio dei dazi, in presenza di circostanze che siano rigorosamente comparabili in fatto ed in diritto con le fattispecie decise in sede comunitaria. Al riguardo, i Servizi Comunitari hanno fornito le seguenti indicazioni. Le abilitazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del Reg.Cee n.1335/2003 si devono considerare valide in tutti i lori aspetti. Cio' significa che solo gli Stati membri che hanno ottenuto una abilitazione possono avvalersene nei casi in cui l'ammontare dei dazi sia uguale o superiore ai 500.000 Euro. Diversamente, la richiesta di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio dei dazi dovra' essere inviata alla Commissione nelle ipotesi previste dal nuovo regolamento. Per quanto concerne, invece, le abilitazioni che verranno rilasciate dopo l'entrata in vigore della riforma, la Commissione, nella decisione stessa, precisera' le condizioni in base alle quali gli Stati membri potranno decidere autonomamente in tutte le fattispecie che presentino elementi di fatto e di diritto comparabili. Una abilitazione rilasciata nell'ambito di applicazione dell'articolo 239 del Codice non puo' essere utilizzata per decidere richieste presentate in base all'articolo 220, parag.2, lett.b) del Codice e viceversa. In relazione, poi, ai criteri da utilizzare per verificare la comparabilita' in fatto ed in diritto, la Commissione precisa che, in linea generale, occorre esaminare tutti gli elementi pertinenti del fascicolo. Cosi', per esempio, allorche' una decisione comunitaria riguardi un caso di transito, la natura delle merci trasportate non e', di regola, un elemento pertinente. Tuttavia, potrebbe acquisire rilevanza nel caso di merci comprese nell'allegato 44 quater delle disposizioni di applicazione del Codice, di cui al Reg.Cee n.2454/93. In linea di principio devono essere considerati elementi pertinenti: - la voce di tariffa, allorche' la richiesta tragga origine da una divergenza sull'applicazione di un contingente, sulla classificazione tariffaria o sulla validita' di una informazione tariffaria vincolante; - il regime doganale, allorche' la richiesta si fondi su una divergenza in merito alla validita' di una autorizzazione o sul funzionamento di un regime; - l'accordo preferenziale in causa, ogniqualvolta la richiesta tragga origine da una divergenza riguardante l'applicazione di un accordo preferenziale. B) Alla Commissione sia gia' stata sottoposta una richiesta in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. A tal fine il suddetto Ufficio Contabilita' e Riscossione provvedera' ad inviare periodicamente a codeste Direzioni Regionali copia delle richieste trasmesse alla Commissione Europea dalle Amministrazioni doganali di tutti gli altri Stati membri ed in attesa di decisione, affinche' possa essere verificata l'eventuale esistenza di fattispecie analoghe in fatto ed in diritto. In tali casi, la decisione sulla richiesta di non contabilizzazione a posteriori, di rimborso o di sgravio presentata dall'operatore dovra' essere sospesa in attesa della decisione da parte della Commissione Europea, ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al citato art.876 bis del Reg.Cee n.2454/93. Si evidenzia, inoltre, quanto stabilito negli articoli 871, comma 3, e 905, comma 3, circa la necessita' che il fascicolo da trasmettere all'Esecutivo Comunitario per la decisione sia stato esaurientemente istruito in sede nazionale. Ogni eventuale incompletezza comporta, infatti, il rinvio del fascicolo stesso, da parte della Commissione, all'Amministrazione nazionale. In particolare dovranno essere forniti circostanziati elementi di valutazione sul comportamento tenuto dall'operatore, sulla sua esperienza professionale, sulla sua buona fede e sulla diligenza nel rispetto della normativa doganale vigente. La valutazione di tali elementi dovra' essere effettuata utilizzando i criteri contenuti nel "Documento informativo". A tal fine gli articoli 871, comma 6 e 905, comma 6, prevedono espressamente le fattispecie in presenza delle quali il fascicolo viene rinviato dalla Commissione. Si rammenta, infine, che, l'Amministrazione nazionale non dovra' procedere all'invio della richiesta alla Commissione, qualora l'interessato abbia contestato l'esistenza stessa dell'obbligazione doganale (cfr.artt.871, comma 6, penultimo trattino e 905, comma 6, penultimo trattino). In proposito si richiama quanto gia' precisato al precedente punto I). Il fascicolo potra', quindi, essere trasmesso alla Commissione soltanto dopo che saranno stati accertati l'esistenza dell'obbligazione ed il suo importo. In caso di presentazione di un ricorso giurisdizionale, la richiesta potra' essere esaminata dalla Commissione solo dopo la sentenza definitiva. Si fa riserva di impartire ulteriori istruzioni all'esito dei chiarimenti che saranno forniti in materia dalla Commissione Europea. Allegati (Vedi documento in formato PDF).