Circolare
68
del 02.12.03
OGGETTO
Transito comunitario - Procedura relativa alla comunicazione di informazioni
concernenti la perdita, il furto o la falsificazione di:
a) Timbri;
b) Suggellatrici/suggelli autorizzati;
c) Documenti preautenticati degli speditori autorizzati;
d) Certificati di garanzia (garanzia globale) e di esonero della garanzia;
e) Garanzia forfetaria (isolata per titoli).
TESTO Premessa Tenuto conto che l'istituzione dell'Agenzia delle Dogane ha comportato una riorganizzazione nelle attribuzioni degli Uffici centrali dell'ex Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e che, pertanto, i compiti prima assegnati alla Divisione VI dei Servizi Doganali dell'ex Dipartimento delle dogane, in materia di ricezione e gestione delle informazioni concernenti i punti evidenziati in oggetto, rientrano ora tra le competenze dell'Ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici. Al fine di riallineare le procedure previste in oggetto con la nota prot.n.92/3405 dell'11.01.2001 (Circolare n.3/D), si impartiscono le seguenti disposizioni. GUIDA PROCEDURALE A) INFORMAZIONI DA TRASMETTERE Gli Uffici dovranno comunicare allo scrivente le informazioni seguenti: 1. Ogni informazione relativa alla perdita, al furto o alla falsificazione dei timbri delle autorita' doganali e degli speditori autorizzati, delle suggellatrici/suggelli autorizzati e dei documenti preautenticati degli speditori autorizzati. 2. Ogni informazione concernente: . I certificati di garanzia (garanzia globale) TC31 (e i certificati di esonero dalla garanzia TC33) che non sono stati resi all'ufficio di garanzia dopo la revoca della garanzia (o dell'esonero) e i certificati che sono stati dichiarati rubati, persi o falsificati dall'ufficio di partenza; . La revoca o la risoluzione dei certificati di garanzia forfettaria (isolata per titoli) e le loro date di entrata in vigore. B) PROCEDURA DI COMUNICAZIONE 1. Obblighi degli Uffici locali, dell'Area Centrale Verifiche e Controlli e della Commissione Europea a) Le informazioni di cui al precedente punto A devono essere notificate (in aggiunta alle incombenze derivanti dalle disposizioni vigenti ed in particolare a quelle impartite dalla Div. X/A.G.P. dell'ex Dipartimento delle dogane) senza indugio all'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise - Laboratori Chimici - Ufficio III - Metodologia di controllo degli scambi internazionali, comunitari e nazionali - per fax o per posta elettronica (e per posta normale se cio' e' necessario all'invio dell'impronta del timbro/suggello) secondo i modelli di cui all'allegato "A". b) Il precitato Ufficio Centrale provvedera' ad inoltrare le informazioni ricevute alla Commissione Europea. c) Ricevute le informazioni di cui sopra, la Commissione le notifichera' a tutti i paesi tramite la rete informatica messa a punto dal sistema T.C.T.. Per quanto riguarda l'Italia sara' cura dell'Ufficio III/AVCT acquisire i dati in parola dalle Istituzioni comunitarie e renderle disponibili sul sito Intranet (info-dogane.finanze.it). Si precisa che le informazioni dovranno essere trasmesse allo scrivente secondo gli schemi riportati nell'allegato "A". 2. Ritrovamenti Nel caso in cui un timbro, una suggellatrice, un suggello autorizzato, un documento preautenticato o un certificato di garanzia (garanzia globale) o di dispensa dalla garanzia sia ritrovato, occorre informarne senza indugio lo scrivente che provvedera', a sua volta, ad informare la Commissione. La predetta comunicazione, da inviare via fax o posta elettronica, dovra' riportare la dicitura: "R". Il timbro, la suggellatrice o il suggello autorizzato ritrovato, inoltre, dovra' essere deformato e ritirato dall'uso. Considerazioni finali Si ritiene utile far presente che non saranno prese in considerazione eventuali comunicazioni concernenti l'oggetto qualora esse siano trasmesse secondo schemi difformi da quelli riportati nella presente circolare. In altri termini siffatte irrituali comunicazioni dovranno ritenersi come non avvenute. Le Direzioni Circoscrizionali e gli Uffici delle Dogane provvederanno agli adempimenti di competenza, avendo cura di segnalare eventuali anomalie che si dovessero verificare, mentre le Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni. ALLEGATO (Vedi documento in formato PDF)