Circolare
69
del 03.12.03
OGGETTO
Nuovo modello di istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (E.D.I.
= Electronic Data Interchange). Estensione del Servizio alle dichiarazioni
in materia di accise e alle trasmissioni effettuate dai gestori dei
magazzini di temporanea custodia.
TESTO E' approvato l'unito modello di istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (nel seguito E.D.I. = Electronic Data Interchange), che sostituisce il precedente modello allegato alla Circolare n. 230/D del 13/12/2000. Esso e' costituito da una dichiarazione e da una scheda informativa, quest'ultima articolata in piu' quadri a seconda della tipologia del soggetto richiedente l'adesione al Servizio. Le istanze di adesione dovranno pervenire allo scrivente Ufficio in originale, debitamente sottoscritte in ogni foglio dal soggetto che intende ottenere l'autorizzazione alla presentazione delle dichiarazioni tramite il servizio E.D.I. (nel caso di persona giuridica, dal legale rappresentante) e dovranno necessariamente contenere le seguenti informazioni: - codice fiscale; - numero di partita IVA, se posseduto; - denominazione del soggetto richiedente; - indirizzo, C.A.P., citta' e provincia (sigla) della sede; - numero di telefono; - indirizzo e-mail; - numero di fax, limitatamente alle dichiarazioni in materia di accise; - l'indicazione della o delle tipologie di dichiarazione che si intendono presentare via E.D.I. e la qualita' nella quale si agisce per ciascuna tipologia di dichiarazione; - codice patentino, limitatamente agli spedizionieri doganali; - codice ditta attribuito dal competente Ufficio Tecnico di Finanza o dal competente Ufficio delle Dogane, limitatamente alle dichiarazioni in materia di accise. In assenza di tali informazioni non si potra' dar luogo al rilascio dell'autorizzazione. Per ogni istanza, l'operatore autorizzato potra' indicare, in qualita' di sottoscrittori, una o piu' persone, individuate coerentemente tra quelle gia' autorizzate a sottoscrivere le corrispondenti dichiarazioni cartacee; a ciascuno dei sottoscrittori indicati l'Agenzia rilascera' le credenziali per la generazione della firma digitale, ed essi potranno - ciascuno disgiuntamente dagli altri - sottoscrivere le dichiarazioni telematiche per conto del soggetto richiedente. Qualora non venga indicato alcun sottoscrittore, le credenziali per la generazione della firma digitale verranno attribuite direttamente al soggetto richiedente, ovvero, nel caso di persona giuridica, al legale rappresentante pro-tempore. Limitatamente alle dichiarazioni in materia di accise, e' necessaria comunque l'indicazione di almeno un soggetto sottoscrittore, tra quelli gia' delegati alla sottoscrizione delle dichiarazioni secondo la documentazione depositata presso l'Ufficio Tecnico di Finanza o l'Ufficio delle Dogane competente. Per ogni istanza, il soggetto richiedente potra' indicare piu' sedi operative, tutte fornite necessariamente delle seguenti informazioni: - indirizzo, C.A.P., citta' e provincia (sigla) della sede; - numero di telefono; - indirizzo e-mail; - numero di fax, limitatamente alle dichiarazioni in materia di accise; - codice ditta attribuito dal competente Ufficio Tecnico di Finanza o dal competente Ufficio delle Dogane, limitatamente alle dichiarazioni in materia di accise. Per ciascuna di tali sedi verra' rilasciato un distinto codice di abilitazione all'accesso. La consegna delle autorizzazioni agli utenti avverra' a cura delle Circoscrizioni Doganali ovvero degli Uffici delle Dogane competenti per territorio, mediante identificazione di ciascun soggetto destinatario e con le procedure di cui alle note prot. n. 1347 del 6/9/2001 e prot. n. 235 del 24/1/2003. Gli spedizionieri doganali verranno identificati mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia. Resta confermata la possibilita' di avvalersi di un terzo fornitore di servizi a cui affidare il compito della connessione telematica con l'Agenzia. In tal caso il soggetto che richiede l'autorizzazione dovra' indicare nella propria istanza il codice di abilitazione all'accesso gia' attribuito al fornitore di servizi. I soggetti che intendono ottenere l'abilitazione all'accesso in qualita' di fornitori di servizi dovranno presentare autonoma istanza. A decorrere dalla data che verra' indicata nell'atto normativo in via di definizione, gli operatori autorizzati potranno utilizzare il Servizio E.D.I. anche per la trasmissione delle dichiarazioni in materia di accise. Al fine di consentire ogni possibile accelerazione dell'attivita' amministrativa di rilascio delle autorizzazioni e delle credenziali di firma digitale ai soggetti interessati alle dichiarazioni di cui al comma precedente, l'Agenzia procedera', gia' a partire dal prossimo 1/1/2004, all'evasione delle relative richieste, fermo restando che il servizio non potra' attivarsi prima della pubblicazione del relativo atto normativo. Nell'ambito delle attivita' di sperimentazione relative al progetto CARGO, potranno inoltre presentare istanza di adesione al Servizio E.D.I. anche i gestori dei magazzini di temporanea custodia e di terminal container, limitatamente alla "Richiesta dati di T.C.". Per quanto non espressamente qui indicato, restano valide le disposizioni contenute nelle Circolari n. 333/D del 27/12/1995 e n. 230/D del 13/12/2000. ALLEGATO (Vedi documento in formato PDF)