Circolare 71 del 09.12.03

OGGETTO Istruzioni operative per lo svolgimento dell'attivita' connessa alla trattazione delle richieste di mutua assistenza amministrativa in materia doganale e di cooperazione amministrativa in materia di origine.

TESTO PREMESSA Con note prot. n. 2349/VCT/Uff.3 del 19.06.2001 e prot.n. 4819/VCT/Uff.3 del 10.08.2001, questa centrale Area aveva fornito delle linee guida per uniformare l'iter procedimentale amministrativo da seguire nella trattazione delle richieste concernenti l'assistenza amministrativa nei settori in oggetto specificati. Da un'analisi effettuata sullo svolgimento di detta attivita', tuttavia, e' stato rilevato che permangono ancora delle anomalie procedurali, nonche' dubbi interpretativi circa le modalita' operative da adoperare nella trattazione sia delle richieste pervenute/indirizzate da/verso Paesi dell'U.E. e Terzi, sia delle domande riguardanti i controlli " a posteriori" delle certificazioni d'origine. Al fine di ovviare ad eventuali discordanze procedurali, pertanto, si ritiene opportuno impartire nuove istruzioni in proposito, che codeste Direzioni Regionali avranno cura di diramare ai dipendenti Uffici, affinche' sia possibile conseguire, nei due ambiti in argomento, la necessaria uniformita' procedurale in ambito nazionale ed il totale adeguamento alla normativa comunitaria, nonche' ottenere risultati improntati ad elevati criteri di efficacia ed efficienza. Il Consiglio dell'Unione Europea, infatti, ha riconosciuto un ruolo strategico, alle Amministrazioni doganali, non soltanto nella tutela delle frontiere esterne dell'U.E., ma soprattutto nella protezione degli interessi finanziari, culturali ed ambientali, della salute e della sicurezza, nella lotta contro le attivita' illecite ed il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite, esercitata anche attraverso lo strumento della cooperazione amministrativa. Tale attivita' prevede, tra le molte finalita' perseguite - quali la prevenzione dei reati riguardanti la circolazione internazionale delle merci, lo sviluppo di tecniche e sistemi di sostegno reciproco, il rafforzamento della collaborazione multilaterale e bilaterale - anche il potenziamento e la condivisione delle buone prassi. Proprio in relazione ad uno degli obiettivi strategici perseguiti, a livello comunitario, in via primaria, tramite la cooperazione operativa tra le amministrazioni doganali dell'U.E. - ovvero la lotta alle frodi doganali - si suggerisce, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di ciascuna Direzione Regionale, di utilizzare i dati rilevabili dall'attivita' di mutua assistenza amministrativa e passiva nonche' dalla cooperazione amministrativa ai fini dell'implementazione dell'analisi dei rischi locale, utile anche per l'attivazione dei controlli ex-post. MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE La linea procedurale adottata per lo svolgimento dell'attivita' connessa a tale materia e' basata sull'osservanza delle disposizioni sancite in merito, in ambito comunitario, dal Regolamento CE.515/97 e, in ambito internazionale, dal dettato degli Accordi bilaterali ed internazionali conclusi con i Paesi Terzi. Ai sensi delle disposizioni sopra citate, l'Autorita' designata a mantenere i rapporti con l'U.E. ed i Paesi Terzi, ai fini della gestione di questa precipua attivita', e' l'Amministrazione doganale centrale, ovvero, nell'ambito di quest'Agenzia, la scrivente Area centrale - Ufficio metodologia degli scambi internazionali, comunitari e nazionali -, fatta eccezione per le richieste riguardanti casi di frode accertata, ove competente per la trattazione e' l'Ufficio di Staff Antifrode - Ufficio sviluppo e coordinamento operativo. Come stabilito nella stessa regolamentazione, al fine di indirizzare i controlli nello Stato adito, e' necessario che le richieste di assistenza amministrativa siano: - debitamente e puntualmente motivate; - esaustivamente documentate. Cio', infatti, consentira' all'Autorita' interpellata di condurre un'inchiesta amministrativa coerente e corrispondente alle informazioni ed alla documentazione che l'Autorita' richiedente desidera ottenere. Corre l'obbligo di precisare, altresi', che e' facolta' dell'Autorita' interpellata - qualora le domande non contengano elementi sufficienti per disporre un'indagine amministrativa o le notizie ed i documenti richiesti siano contrari alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorita' interpellata - respingere le richieste in questione. LINEE GUIDA PROCEDURALI Mutua assistenza amministrativa attiva Le Direzioni Regionali dovranno verificare che le istanze proposte dai dipendenti Uffici siano compilate e documentate conformemente alle indicazioni sopra riferite, e che riportino il motivo d'innesco della richiesta (es.: riferimento a disposizioni scaturenti da INF-AM, analisi dei rischi effettuata in un determinato settore merceologico o nei confronti di soggetti sospettati d'irregolarita' e/o illeciti in operazioni doganali, ecc.). Successivamente, le medesime Direzioni avranno cura di inoltrare le stesse istanze alla scrivente Area centrale, che provvedera' alla successiva trasmissione all'Autorita' estera interpellata. Mutua assistenza amministrativa passiva Le Direzioni Regionali dovranno impartire opportune disposizioni ai dipendenti Uffici sull'espletamento dei controlli da eseguire, per fornire le informazioni ed i documenti per i quali sia stata presentata apposita domanda da parte dell'Autorita' estera richiedente, dovranno, altresi', riepilogare esaustivamente gli esiti dei controlli effettuati dalle dipendenti Dogane, e verificare che gli elementi acquisiti esaudiscano le richieste presentate dalle Autorita' richiedenti di altri Stati membri dell'U.E. o di Paesi Terzi. Si precisa che non sara' piu' necessario inviare a questa centrale Amministrazione i verbali relativi ai suddetti controlli, salvo i casi in cui ne sia fatta espressa richiesta da parte della scrivente. Inoltre, non dovranno essere piu' inviate a questa Struttura le eventuali comunicazioni interlocutorie scambiate da codeste Direzioni con gli Uffici territorialmente dipendenti. COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI ORIGINE In materia di origine delle merci, come delineata dal Codice Doganale Comunitario di cui al Reg. (CEE) 2913/92 (articoli da 22 a 27), l'attivita' di cooperazione amministrativa e' regolamentata dalle Disposizioni di Applicazione del Codice di cui al Reg. (CEE) n.2454/93 (in particolare agli articoli da 63 a 65, da 93 a 95, 121 e 122), e dalle norme contenute nei Protocolli di Origine, facenti parte degli Accordi Internazionali stipulati tra la Comunita' Europea e i diversi Paesi o gruppi di Paesi Terzi. Come si evince da quanto rappresentato nelle gia' citate note prott. 2349/VCT/Uff. 3 e 4819/VCT/Uff. 3 , le richieste di controllo a posteriori dei certificati di origine e delle dichiarazioni su fattura, da e verso Paesi Terzi, sono trattate da codeste Direzioni Regionali - direttamente o per il tramite dei propri dipendenti Uffici - tenuto conto che la scrivente, di norma, svolge unicamente il ruolo di "punto di contatto" per la ricezione, dalle Autorita' estere, di richieste, di solleciti e di risposte. Cio' posto, con riferimento alle considerazioni espresse in premessa, ed in analogia alle indicazioni fornite relativamente alla Mutua Assistenza Amministrativa, si sottolinea la necessita' che le richieste di controllo risultino debitamente e puntualmente motivate e validamente documentate, cosi' come pure, del resto, e' necessario che i riscontri alle richieste pervenute siano parimenti precisi. Non e' superfluo sottolineare come una accurata gestione, sia dei contenuti che della tempistica nell'iter delle trattazioni, risulti fondamentale ai fini della piena efficacia della cooperazione amministrativa, in particolar modo nel caso di richiesta per dubbio fondato. Posto che, com'e' noto, le norme vigenti prevedono, a sei mesi dall'inoltro della richiesta di controllo, l'invio di una seconda comunicazione nel caso in cui non sia pervenuta risposta, ovvero la stessa risulti insufficiente (con l'eccezione di quanto disposto, nel Reg. (CEE) 2454/93, per i certificati di origine per i prodotti agricoli che beneficiano di regimi speciali, all'art. 65, par. 2), lo strumento della cooperazione amministrativa appare indispensabile ai fini di una corretta "manutenzione" dell'intero sistema dei regimi tariffari preferenziali, in termini di tutela degli interessi finanziari comunitari. LINEE GUIDA PROCEDURALI Cooperazione amministrativa attiva 1. Invio della domanda di controllo a posteriori. Nelle istanze occorre sempre specificare i presupposti, vale a dire se la richiesta di controllo a posteriori venga effettuata per: a. sondaggio; b. per ragionevole dubbio; in tale ultimo caso: (1) debbono essere precisati i motivi che giustificano l'inchiesta, con riguardo all'autenticita' dei documenti, alla loro regolarita', o alle indicazioni ivi riportate; (2) occorre richiamare esplicitamente le conseguenze derivanti, allo scadere del previsto termine di dieci mesi dalla domanda, dalla mancata o insufficiente risposta alla richiesta; (3) occorre, inoltre, segnalare la circostanza dell'eventuale, imminente scadenza del termine triennale di prescrizione di cui all'art. 221 del Reg. (CEE) 2913/1992. 2. Allegati. A corredo della richiesta devono essere inviati, in originale o in copia: a. il documento in esame (a titolo esemplificativo, certificato di origine; certificato di origine modulo A - FORM A -; certificato di circolazione EUR 1; dichiarazione su fattura), b. la fattura, se e' stata presentata; c. tutti i documenti e le informazioni pertinenti. 3. Invio della seconda comunicazione. a. allo scadere dei sei mesi dalla data della richiesta di controllo, ad un riesame della trattazione, deve risultare confermata la sussistenza del "fondato dubbio"; b. il relativo sollecito deve essere inviato prontamente, richiamando i contenuti della domanda iniziale e reiterando l'avviso sulle conseguenze di una mancata risposta. Cooperazione amministrativa passiva 1. Invio della risposta Le risposte a richieste di controllo devono riportare indicazioni chiare ed esaustive, sia per quanto attiene l'autenticita' del documento, sia per quanto attiene la validita' dello stesso, qualora richiesto; inoltre, per quanto riguarda la verifica della "regolarita'" del certificato, e' opportuno, ove possibile, fornire elementi di riscontro circostanziati. 2. Allegati Le risposte devono contenere in allegato i documenti (originali e/o copie), trasmessi dall'Autorita' terza all'atto della domanda di controllo, debitamente muniti, se del caso, delle trascrizioni pertinenti (eventuale compilazione del riquadro nel quale va attestato il risultato del controllo). Aspetti di "buona prassi" di carattere generale a) Una accurata conduzione amministrativa delle richieste di controllo, al di la' delle previsioni regolamentari vigenti, puo' non escludere, anche prima della scadenza del prescritto termine di sei mesi e qualora la particolarita' e/o l'urgenza del caso lo richieda, l'invio all'Autorita' terza di un sollecito "informale", specifico, debitamente motivato; b) nel riconfermare l'esigenza, da parte di questo centrale Ufficio, di ricevere, per opportuna conoscenza, le note concernenti l'attivazione e l'esito dei controlli, si invita, analogamente a quanto segnalato per la mutua assistenza amministrativa, a non inoltrare piu' alla scrivente le comunicazioni interlocutorie scambiate da codeste Direzioni con gli Uffici dipendenti, salvo i casi in cui cio' sia ritenuto indispensabile per particolari motivi; c) sia nella cooperazione attiva che in quella passiva, e' buona norma che la corrispondenza, da e verso gli Stati esteri, sia redatta in una delle lingue veicolari (inglese o francese). A supporto ed integrazione delle indicazioni fornite, si trasmette in allegato copia di un documento predisposto dai competenti Servizi Comunitari (Doc. TAXUD/1438/02), contenente delle linee-guida in materia di controlli a posteriori per dubbio fondato, diffuso alle Amministrazioni doganali degli Stati Membri con l'invito ad uniformarvisi. Si unisce, infine, una scheda da utilizzare per l'attivazione della mutua assistenza amministrativa in materia doganale e/o per il controllo " a posteriori" in materia di origine, nella quale vanno indicate le notizie/ tipo di controllo che si desidera ottenere. In caso d'uso, alle schede sara' unita la documentazione utile a fornire, all'Organismo adito, tutti gli elementi che consentano di poter soddisfare la richiesta proposta dall'Amministrazione doganale italiana. ALLEGATI (Vedi documento in formato PDF)