Risoluzione 198 del 20.10.03
OGGETTO
Istanza d'interpello. Erogazioni liberali per progetti culturali. IRPEG.
Art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR
TESTO Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto concernente l'esatta applicazione dell'art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e' stato esposto il seguente QUESITO La parrocchia XY ha chiesto di conoscere se la stessa puo' essere considerata destinataria delle erogazioni liberali per progetti culturali che danno diritto alla piena deducibilita' dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera c-nonies del TUIR (lettera introdotta dall'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342). In particolare la parrocchia interpellante ha precisato di avere in corso la ristrutturazione della propria casa canonica, che e' sottoposta al regime vincolistico previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e che alcune imprese locali hanno manifestato l'intenzione di effettuare erogazioni liberali in denaro per sostenere tale opera. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE La parrocchia istante ritiene di poter rientrare tra i destinatari delle erogazioni liberali che danno diritto alla deduzione prevista dall'art. 65, comma 2, lettera c-nonies del TUIR. Cio' in quanto la parrocchia possiede, secondo l'istante, i requisiti previsti dall'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali del 3 ottobre 2002, vale a dire: 1) e' un ente riconosciuto; 2) non persegue fini di lucro; 3) ha tra i compiti istituzionali quello di salvaguardare il patrimonio artistico e storico di sua proprieta'; 4) realizza l'intervento su di un bene culturale tutelato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L'art. 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342, con l'aggiunta della lettera c-nonies) al comma 2 dell'art. 65 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ha disciplinato la deducibilita' dal reddito d'impresa delle "erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo". Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, prima con il decreto 11 aprile 2001 e successivamente con il decreto 3 ottobre 2002 (le cui disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002), ha individuato i soggetti e le categorie di soggetti beneficiari delle suddette erogazioni liberali, prevedendo altresi' gli adempimenti a carico degli interessati. L'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale 3 ottobre 2002, ha stabilito che per poter beneficiare delle suddette erogazioni liberali i soggetti o categorie di soggetti, ivi espressamente elencati, devono rispettare le seguenti condizioni: 1) non devono perseguire fini di lucro ed il proprio atto costitutivo o statuto devono prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo; 2) devono effettivamente svolgere attivita' di realizzazione di programmi culturali nei settori citati. In particolare, per "finalita'" e "attivita'" nel settore dei beni culturali, l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto 3 ottobre 2002, ha stabilito che "si intendono tutte le attivita' di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni culturali e le attivita' culturali, come definite dagli articoli 148 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed inoltre le attivita' di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368". Si fa presente che il richiamato art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla lettera f) definisce "attivita' culturali" "quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte" e alla lettera g) definisce come "promozione" "ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere le attivita' culturali". Tutto cio' premesso questa Agenzia, acquisito al riguardo il parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali, osserva quanto segue. Preliminarmente si condividono le osservazioni dell'istante relative al riconoscimento della personalita' giuridica in capo alle Parrocchie. L'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222 stabilisce, infatti, che le Parrocchie "acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie le qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto". Non si possono, invece, condividere le considerazioni effettuate in ordine alla riconducibilita' tra i compiti istituzionali dell'attivita' di realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo da parte delle Parrocchie in base all'interpretazione, adottata dall'istante, dell'articolo 12 dell'accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana (legge 25 marzo 1985, n. 121). Tale articolo stabilisce solo la collaborazione tra i due Stati Sovrani per la tutela del patrimonio storico ed artistico di proprieta' di enti ed istituzioni ecclesiastiche, ribadita nell'intesa del 13 settembre 1996 tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e il Presidente della Conferenza episcopale italiana al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana in materia di tutela con le esigenze di carattere religioso del titolare del bene. In particolare il Ministero per i beni e le attivita' culturali ha evidenziato, nel citato parere, che non puo' essere accolta la motivazione secondo la quale la sottoposizione a vincoli per gli interventi di tutela e conservazione della maggior parte del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Parrocchie costituisca per queste ultime il requisito dello svolgimento di attivita' nel settore, in quanto tale interpretazione amplierebbe la categoria dei possibili beneficiari a tutti coloro che sono semplicemente titolari di diritti reali sui beni soggetti ai vincoli medesimi. Lo stesso Ministero ha ritenuto, inoltre, che gli scopi religiosi, di grande contenuto morale e sociale, perseguiti dalle Parrocchie non possano farsi rientrare nelle attivita' di tutela, conservazione, promozione, gestione e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali cosi' come definite dall'articolo 148 e successivi del decreto legislativo n. 112 del 1998, ne' tanto meno dal decreto legislativo n. 490 del 1999 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1998. In conclusione le erogazioni liberali effettuate dalle imprese per sostenere le opere di restauro e conservazione della casa canonica non sono deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettera c-nonies) del TUIR, poiche' la Parrocchia istante non puo' essere ricondotta tra i soggetti beneficiari ivi espressamente indicati; cio' in quanto non rientra tra i compiti istituzionali della stessa lo svolgimento di attivita' e realizzazione di programmi nel settore dei beni culturali, come previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto del Ministero per i beni e le attivita' culturali 3 ottobre 2002. La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.