Risoluzione
215
del 02.12.03
OGGETTO
Istituzione del codice tributo per il pagamento della penale dovuta, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, dell'allegato al decreto direttoriale 7
aprile 1999, dai titolari della concessione per l'esercizio delle scommesse
sportive
TESTO L'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003 stabilisce che le entrate tributarie ed extratributarie, incluse quelle a titolo di sanzione, la cui riscossione rientra nella competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, possono essere riscosse con le modalita' stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'articolo 18, comma 2, dell'allegato al decreto direttoriale 7 aprile 1999 prevede l'applicazione di una penale a carico dei titolari della concessione per l'esercizio delle scommesse sportive che sospendono, senza autorizzazione, le attivita' di accettazione delle scommesse. Al fine di consentire il versamento della citata penale si istituisce il seguente codice tributo: - 2356 denominato "Penale per la sospensione, senza autorizzazione, dell'attivita' di accettazione delle scommesse sportive - Articolo 18, comma 2, dell'allegato al decreto direttoriale 7 aprile 1999". Nella compilazione del modello "F24", il codice tributo sopra indicato deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno di imposta cui si riferisce il versamento, nella forma "AAAA". Le somme da versare con il codice tributo sopra indicato possono essere esposte esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".