Circolare 4 del 10.02.03

OGGETTO Cooperazione amministrativa nel settore dell'imposizione indiretta (I V.A.) - Scambio di informazioni.

TESTO Il Comitato permanente per la cooperazione amministrativa della Commissione Europea (Standing Committee for the Administrative Cooperation - S.C.A.C.), organo istituito a livello comunitario ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE n. 218/92 del 27 gennaio 1992, ha deciso di procedere alla revisione dei Modelli SCAC 93 (cfr. Circolare CLO n. 2, prot. n. 94958 del 6 luglio 1998) che, com'e' noto, devono essere utilizzati per gli scambi di informazioni ai sensi dell'art.5 del citato Regolamento. Tale revisione e' apparsa opportuna poiche', dal momento dell'elaborazione dei suddetti Modelli SCAC 93, il ricorso alla cooperazione amministrativa tra gli Stati membri ha avuto un notevole incremento e, pertanto, e' stata avvertita la necessita' di adeguare il formato e le modalita' di trasmissione degli stessi alle esigenze di un intensificato flusso di scambio di informazioni. A tal fine, in ambito comunitario, e' stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc (costituito da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi bassi, Austria, Regno Unito), che ha messo a punto una nuova versione del Modello in questione, ora denominato SCAC 2001. Tra gennaio e giugno 2001, alcuni Paesi membri hanno sperimentato l'utilizzo di detto Modello nel corso di un progetto pilota, al termine del quale ciascuno dei Paesi partecipanti ha redatto un rapporto di valutazione dello stesso. Complessivamente, il nuovo Modello e' stato giudicato idoneo, pertanto, il Comitato permanente per la cooperazione amministrativa ha deciso di estenderne l'uso a tutti gli Stati membri, che dovranno adottarlo, in sostituzione del precedente SCAC 93, entro il 31.12.2002. Anche l'Amministrazione italiana, dunque, a partire dal 1 gennaio 2003, nell'inoltrare agli altri Stati membri richieste di assistenza amministrativa ai sensi degli articoli 5 e 6 del Regolamento CEE 218/92, dovra' utilizzare i nuovi Modelli SCAC 2001. In sede comunitaria, e' stato ritenuto di estendere l'utilizzazione di tale Modello anche alle fattispecie previste dagli articoli n. 2 e 4 della Direttiva 77/799 concernenti, rispettivamente, lo scambio a richiesta e lo scambio spontaneo di informazioni sempre nel campo d'applicazione dell'I.V.A. Il nuovo modello ha una duplice finalita', poiche' costituisce lo strumento: . per formulare richieste di assistenza amministrativa tramite il C.L.O. italiano; . per rispondere ad analoghe richieste formulate, tramite il C.L.O. italiano, dagli Uffici Centrali di Collegamento degli altri Stati Membri. Detto modello consta di 5 sezioni: - Sez.A: Informazioni di carattere generale. In questa sezione devono essere inseriti tutti i dati generali riguardanti, cosi' come specificato nell'allegato n. 2, i soggetti coinvolti nelle transazioni oggetto della richiesta di assistenza amministrativa: si evidenzia, al riguardo, che nella IV colonna devono essere indicati gli elementi relativi al soggetto nazionale, mentre nella V colonna devono essere riportati, ove noti, gli elementi relativi al soggetto comunitario. - Sez.B: Regolamento (CEE) n. 218/92. In questa sezione devono essere specificate, ai sensi dell'articolo 5: 1) le informazioni (e la relativa documentazione) da richiedere al C.L.O. dello Stato membro interpellato; 2) le informazioni (e la relativa documentazione) da fornire al C.L.O. dello Stato membro che ha richiesto l'assistenza amministrativa. - Sez.C: Direttiva CEE 77/799 In questa sezione devono essere specificate: 1) ai sensi dell'art. 4, le informazioni spontanee da fornire ai C.L.O. degli altri Stati membri; 2) ai sensi dell'art. 2: a. le informazioni (e la relativa documentazione) da richiedere al C.L.O. dello Stato membro interpellato; b. le informazioni (e la relativa documentazione) da fornire al C.L.O. dello Stato membro che ha richiesto l'assistenza amministrativa. - Sez.D: Richieste di informazioni comuni per B e C. In questa sezione possono essere specificate ulteriori informazioni da richiedere o da fornire al C.L.O dello Stato membro interessato, laddove non contemplate nelle precedenti sezioni. - Sez.E: Eventuali osservazioni. In questa sezione possono essere specificati eventuali e/o ulteriori elementi diversi da quelli gia' richiesti o forniti nelle sezioni precedenti ________ Premesso quanto sopra, gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane, nonche' i Comandi della Guardia di Finanza territorialmente competenti che, nell'ambito della loro istituzionale attivita' di controllo in materia di IVA, avessero necessita' di ricorrere all'assistenza amministrativa prevista e disciplinata dalla citata normativa comunitaria, dovranno utilizzare il Modello SCAC 2001 in luogo di quello attualmente in uso. Detto Modello dovra' essere trasmesso, per mezzo del sistema di posta elettronica su rete intranet, gia' capillarmente diffuso sul territorio, al C.L.O. nazionale, secondo le procedure interne che verranno all'uopo stabilite delle Strutture in indirizzo. Parimenti, il nuovo Modello SCAC 2001 verra' utilizzato per rispondere alle richieste formulate, sempre per il tramite del C.L.O. italiano, dagli altri Stati Membri. I Modelli in questione dovranno essere indirizzati alla casella di posta elettronica clo@finanze.it. Al fine di consentire un graduale adeguamento alle nuove procedure, durante il primo semestre del 2003, in via transitoria, sara' possibile inviare al C.L.O. nazionale i Modelli SCAC 2001 anche a mezzo posta o fax ai recapiti indicati all'allegato n.2. Si ritiene utile segnalare, infine, che le disposizioni di cui al citato Regolamento n. 218/92 prevedono che le informazioni richieste debbano essere fornite entro e non oltre tre mesi dalla data di ricevimento delle stesse da parte del C.L.O. italiano. Si allegano: - un formulario SCAC 2001 (Allegato n.1); - un formulario SCAC 2001 con la descrizione analitica delle singole voci (Allegato n.2). Le presenti istruzioni sono state redatte da un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato da rappresentanti del Dipartimento per le Politiche Fiscali, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Generale della Guardia di Finanza. Le Strutture in indirizzo assicureranno la massima diffusione e l'attuazione della presente circolare, con preghiera di far conoscere le procedure interne adottate per la completa applicazione della stessa. ALLEGATI (Vedi documento in formato PDF)