Circolare 1 del 28.01.04

OGGETTO Modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti ed i lubrificanti impiegati per lo svolgimento dell'attivita' di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto.

TESTO Il punto 2 della Tabella A allegata al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, oltre all'esenzione fiscale per gli oli minerali impiegati come carburanti per lo svolgimento dell'attivita' aerodidattica, disciplinata in maniera specifica dal decreto ministeriale 16 dicembre 1996, n. 692, prevede un'analoga esenzione dal pagamento dell'accisa relativa agli oli minerali impiegati per lo svolgimento dell'attivita' di navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto. La predetta esenzione, per effetto di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 62 del D.Leg.vo n. 504/1995, si estende anche all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti. La nota (1) al predetto punto 2 chiarisce che per aviazione privata da diporto si intende l'uso di un aeromobile da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica che puo' utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche. Con la presente circolare - anche sulla base degli approfondimenti svolti con l'Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, organo competente, in ambito nazionale, al rilascio delle licenze di esercizio per lo svolgimento delle attivita' di trasporto e lavoro aereo, si provvede a fornire un quadro giuridico di riferimento nonche' talune regole procedurali uniformi per gli uffici e gli operatori interessati, ai fini di una corretta applicazione del beneficio in parola, nelle more dell'adozione di un'apposito regolamento. * * * * * 1. Definizioni e ambito di applicazione Dalla definizione contenuta nella nota (1) al punto 2 della Tabella A allegata al D.leg.vo n. 504/1995, sopra richiamata, discende che per navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto deve intendersi: - l'attivita' di trasporto aereo consistente nello svolgimento di prestazioni a titolo oneroso di trasporto aereo di passeggeri, posta e/o merci per la quale e' stata rilasciata la licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992; - l'attivita' di lavoro aereo, come definita all'art. 3 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984, concernente lo svolgimento a titolo oneroso, previo rilascio della specifica licenza di cui all'art. 17 del predetto decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, e successive modificazioni, di: 1. voli pubblicitari; 2. voli diretti ad effettuare riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive; 3. voli diretti ad effettuare rilevamenti e osservazioni; 4. voli per trasporto di carichi esterni; 5. voli per spargimento sostanze; 6. voli per altre attivita' economiche o professionali diverse dal trasporto di passeggeri e/o merci - la prestazione di servizi a titolo oneroso per conto di autorita' pubbliche, nel cui ambito rientrano tutte le ipotesi in cui l'attivita' di navigazione aerea venga posta in essere per conto di autorita' pubbliche - non inquadrabile in una diversa fattispecie agevolativa, come, ad esempio, quella prevista dall'art. 17 del decreto legislativo n. 504/1995 - per il perseguimento di finalita' di interesse scientifico (per esempio lo svolgimento di attivita' di ricerca) o di tutela dell'ambiente e della sicurezza (per esempio lo svolgimento di attivita' antincendio). Esula dall'ambito applicativo delle disposizioni agevolative, per effetto di quanto stabilito dalla norma, lo svolgimento di attivita' di navigazione aerea a titolo turistico, svolta senza scopo di lucro, per il cui esercizio andranno pertanto impiegati prodotti assoggettati ad imposta nella misura intera. 2. Aventi diritto al beneficio Sono ammesse alla fruizione del beneficio in argomento: a) le imprese, nazionali o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea, che siano titolari della licenza di esercizio di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto aereo; b) le imprese, nazionali, che siano titolari della licenza di cui all'art. 17 del decreto del Ministero dei trasporti 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale 30 luglio 1984 per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro aereo; c) le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che siano titolari dell'autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciata previo accreditamento dalle competenti autorita' dello Stato membro di appartenenza, come previsto dall'articolo 78 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 48 della legge 1 marzo 2002, n. 39 (G.U. del 26.03.2002, n. 72); d) i soggetti titolari di licenza per l'esercizio dell'attivita' di trasporto aereo o di lavoro aereo che prestino servizio a favore di autorita' pubbliche; che utilizzino, a scopo commerciale, in virtu' di un titolo di proprieta', di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, un aeromobile per: 1. lo svolgimento dell'attivita' di trasporto aereo di passeggeri o merci; 2. la prestazione di servizi a titolo oneroso (lavoro aereo); 3. la prestazione di servizi per conto di autorita' pubbliche. I soggetti ammessi al beneficio possono fruire dell'agevolazione in argomento all'atto del rifornimento in esenzione degli aeromobili autorizzati all'impiego o, a norma dell'art. 14 del decreto legislativo n. 504/1995, con il sistema del rimborso anche mediante accredito secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale 12 dicembre 1996, n. 689. I presupposti e gli adempimenti procedurali per la concessione dei benefici concernenti l'attivita' di trasporto aereo e di lavoro aereo sono illustrati nei paragrafi 3 e 4; mentre quelli relativi alla prestazione di servizi per conto di autorita' pubbliche vengono evidenziati al successivo paragrafo 5. 3. Presupposti per l' autorizzazione all'imbarco di oli minerali in esenzione per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro aereo e di trasporto aereo. Il riconoscimento del beneficio previsto dal punto 2 della Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, presuppone la verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria della ricorrenza, in capo ai soggetti istanti, dei presupposti che li legittimano alla fruizione della predetta agevolazione. Tali presupposti sono rappresentati da: 1) la titolarita' della licenza di esercizio; 2) la validita' e l'efficacia della licenza; 3) l'emissione, da parte dell'E.N.A.C., di un provvedimento con il quale l'impresa titolare di licenza viene autorizzata a svolgere l'attivita' oggetto della licenza con uno o piu' aeromobili, sui quali potra' quindi essere imbarcato prodotto in esenzione d'accisa. 3.1. Rilascio della licenza di esercizio Competente al rilascio della licenza di esercizio, utile allo svolgimento dell'attivita' di trasporto aereo o di lavoro aereo e' l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, con sede in Roma, che, dopo aver verificato la sussistenza di tutti i requisiti di carattere tecnico ed amministrativo relativi all'esercente e agli aeromobili da esso impiegati, rilascia il provvedimento richiesto. 3.2. Tipologia delle licenze 3.2.1. Trasporto aereo Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di trasporto aereo possono essere abilitati allo svolgimento dell'attivita' di trasporto aereo di passeggeri, di merci o di merci e passeggeri. Qualora la licenza rilasciata riguardi unicamente uno dei due tipi di attivita', l'esercizio dell'altra puo' avvenire soltanto in seguito al rilascio di un provvedimento con il quale viene disposta l'estensione della licenza originariamente rilasciata anche all'attivita' in essa non considerata (es. licenza originaria rilasciata per trasporto aereo di merci seguita dal rilascio di una licenza per trasporto aereo di merci e passeggeri). Ne consegue che in mancanza dell'estensione della licenza originaria non potra' essere ammesso l'imbarco di prodotto agevolato su aeromobili impiegati per lo svolgimento della nuova attivita'. 3.2.2. Lavoro aereo Gli esercenti cui viene rilasciata la licenza di lavoro aereo possono essere abilitati allo svolgimento di tutte le attivita' indicate all'articolo 3 del decreto del Ministero dei trasporti del 18 giugno 1981, come modificato dal decreto ministeriale del 30 luglio 1984. Tuttavia, puo' verificarsi il caso in cui la licenza in questione consenta lo svolgimento soltanto di alcune delle predette attivita'. Ne deriva, anche in questo caso, che l'impiego di un aeromobile per lo svolgimento di un'attivita' non considerata nella licenza originaria non e' consentito, con conseguente non applicabilita' dei benefici fiscali previsti, se non in presenza di un'estensione della licenza rilasciata. 3.3. Validita' ed efficacia delle licenze 3.3.1. Validita' La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attivita' di trasporto aereo e' valida fino a quando l'esercente che ne e' titolare e' in possesso dei requisiti richiesti. La licenza di esercizio per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro aereo ha, invece, validita' triennale. Al rinnovo della suddetta licenza provvede la medesima Autorita' competente al rilascio della stessa, previa verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti. 3.3.2 Efficacia L'E.N.A.C puo' procedere a verifiche periodiche nei confronti degli esercenti nazionali abilitati allo svolgimento delle attivita' in argomento per accertare la permanenza dei requisiti tecnico-amministrativi richiesti. Qualora venga riscontrata una situazione che determini il temporaneo venir meno di tali requisiti o l'esercente non sia piu' in grado di fornire le necessarie garanzie di ordine tecnico e amministrativo, l'E.N.A.C. procede alla sospensione dell'efficacia della licenza, che verra' ripristinata soltanto nel momento in cui l'esercente dimostri di essere nuovamente in possesso dei requisiti richiesti. Il mancato ripristino dei predetti requisiti, la loro perdita definitiva o la cessazione dell'attivita' determina la revoca della licenza. La sospensione e la revoca della licenza, non consentendo al soggetto che ne e' titolare l'esercizio dell'attivita' alla quale e' stato abilitato, determinano la non applicabilita' dei relativi benefici fiscali. Analogamente, lo scadere del termine triennale di efficacia della licenza di lavoro aereo, in mancanza di rinnovo della stessa entro il predetto termine,determina la perdita immediata dell'abilitazione all'esercizio della suddetta attivita' e del diritto all'imbarco del carburante in esenzione. 3.4. Autorizzazione all'impiego degli aeromobili Gli esercenti titolari della licenza di esercizio dell'attivita' di trasporto aereo e/o di lavoro aereo devono anche indicare gli aeromobili che intendono utilizzare per lo svolgimento dei predetti servizi. L'impiego di tali aeromobili deve essere oggetto di specifica autorizzazione da parte dell'E.N.A.C., previa verifica delle caratteristiche tecniche degli stessi e della loro idoneita' all'impiego richiesto. L'autorizzazione in questione puo' essere contenuta nel corpo del provvedimento di rilascio della licenza, mediante l'inserimento per ogni aeromobile autorizzato dei dati relativi al tipo, alle marche di immatricolazione e all'eventuale limite temporale cui e' soggetta l'autorizzazione oppure puo' essere contenuta in un provvedimento relativo ad un specifico aeromobile, contenente i dati predetti. Al riguardo si segnala la possibilita' che i provvedimenti autorizzatori in questione non prevedano un limite temporale di efficacia o che contemplino una durata temporale particolarmente lunga, che nel caso dell'autorizzazione all'impiego in attivita' di lavoro aereo puo' addirittura superare il termine triennale di validita' della licenza; laddove, invece, venga indicato un termine di scadenza dell'autorizzazione, questo puo' essere oggetto provvedimento di proroga da parte dell'E.N.A.C.. In proposito, si precisa che la validita' dell'autorizzazione deve sempre essere supportata dalla presenza di una licenza valida ed efficace, cioe' rispetto alla quale non siano stati adottati provvedimenti di sospensione o di revoca i quali, anche in presenza di specifica autorizzazione, non consentono l'impiego dell'aeromobile autorizzato. L'eventuale adozione di provvedimenti di sospensione della licenza, tuttavia, non incide sulla validita' delle autorizzazioni che, benche' non operative per effetto dell'adozione dei predetti provvedimenti, rimangono valide e riprendono efficacia al momento del ripristino della licenza. Anche le singole autorizzazioni all'impiego possono essere sospese o revocate qualora, rispetto agli aeromobili autorizzati, vengano meno i necessari requisiti tecnici od operativi. In caso di sospensione, l'autorizzazione riprende la propria efficacia solo quando l'E.N.A.C., verificato che l'esercente interessato abbia regolarizzato la situazione che ha determinato l'emissione del provvedimento sospensivo, provvede al ripristino dell'autorizzazione; in caso di revoca dell'autorizzazione, invece, l'esercente potra' utilizzare nuovamente l'aeromobile autorizzato in precedenza soltanto a fronte di un nuovo provvedimento. 4. Adempimenti procedurali per l' autorizzazione all'imbarco di oli minerali in esenzione per lo svolgimento dell'attivita' di lavoro aereo e di trasporto aereo. Attualmente l' Ente Nazionale Aviazione Civile (E.N.A.C.) - Dipartimento Economia - Area trasporto Aereo - Servizio licenze, con sede in Roma, comunica a questa Area l'adozione dei provvedimenti di rilascio delle licenze di trasporto aereo e/o lavoro aereo, di rinnovo della licenza di lavoro aereo, di estensione delle licenze, di autorizzazione all'impiego degli aeromobili, di proroga delle autorizzazioni, di sospensione o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, di ripristino delle licenze o delle autorizzazioni, nonche' le comunicazioni relative alle eventuali modifiche societarie o al trasferimento della sede legale delle imprese titolari di licenza ed ogni ulteriore eventuale comunicazione che si renda opportuna, affinche' la scrivente provveda all'adozione delle necessarie autorizzazioni all'imbarco dei prodotti petroliferi in esenzione d'accisa ed a diramarle agli Uffici dell'Agenzia dislocati sul territorio. In coerenza con la struttura organizzativa dell'Agenzia, che prevede un ampio decentramento operativo in un'ottica di accrescimento dell'economicita' e dell'efficienza dei servizi, nel cui contesto le Direzioni regionali si pongono come strutture di vertice dell'Agenzia in ambito periferico, si ravvisa l'opportunita' che, per l'avvenire, le suddette comunicazioni, salvo quanto precisato al successivo paragrafo 6, vengano effettuate dall'E.N.A.C. alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'esercente, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I. La Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'esercente, tenuto conto di quanto comunicato dall'E.N.A.C., adotta i relativi provvedimenti di ammissione al beneficio fiscale in argomento evidenziando i seguenti dati: a) natura del provvedimento (rilascio, estensione o rinnovo della licenza, autorizzazione, revoca o sospensione, proroga dell'autorizzazione etc. ...); b) tipo e marche di immatricolazione dell'aeromobile o degli aeromobili impiegati; c) decorrenza dell'autorizzazione o della licenza; d) eventuale termine finale dell'autorizzazione. Al fine dell'ammissione al beneficio in questione, i soggetti di cui ai punti a) e b) del paragrafo 2 presentano alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla loro sede legale, individuata con riferimento all'elencazione di cui all'allegato I, un'istanza, contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa; b) l'indicazione degli estremi della licenza loro rilasciata; c) tipo e marche degli aeromobili utilizzati nelle attivita' di lavoro aereo e trasporto aereo; d) l'eventuale titolarita' di depositi per uso privato di carburante ad imposta assolta, indicandone le caratteristiche; e) le abituali modalita' di rifornimento; f) l'impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati forniti entro 30 giorni dal suo verificarsi. La Direzione regionale competente all'adozione dei predetti provvedimenti procede alla tempestiva trasmissione degli stessi ai propri uffici periferici per l'esecuzione delle procedure di imbarco del carburante nonche' a tutte le altre Direzioni regionali e all'impresa titolare della licenza d'esercizio. Per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento delle attivita' in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995. Alla fine di ogni semestre, ciascuna Direzione regionale provvedera' a trasmettere all'Agenzia delle dogane - Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie - Via M. Carucci, n. 71, 00143 Roma, un elenco delle societa' che hanno operato nel corso del semestre di riferimento. 5. Attivita' di navigazione aerea svolta per conto di autorita' pubbliche In tale ipotesi, l'esercente l'attivita' di navigazione aerea per conto di autorita' pubbliche provvedera' a presentare, alla Direzione regionale territorialmente competente rispetto alla zona nella quale colloca la propria base operativa per lo svolgimento delle operazioni da autorizzare, un'apposita istanza per il riconoscimento dei benefici fiscali di legge, corredandola della documentazione comprovante l'esistenza del sottostante rapporto con l'Autorita' per conto della quale viene svolta l'attivita'. La Direzione regionale interessata, provvedera' ad inoltrare la predetta istanza, corredandola del proprio parere, a questa Area centrale per l'emissione del provvedimento di autorizzazione. Anche in questo caso, per quanto concerne le procedure di rifornimento relative all'imbarco dei carburanti agevolati per lo svolgimento dell'attivita' in questione e per i relativi adempimenti si fa rinvio a quanto previsto dalla Circolare n. 121/D del 21 aprile 1995. 6. Impiego di aeromobili oggetto di contratto di noleggio o di locazione Come chiarito al paragrafo 2 della presente circolare, gli esercenti, titolari di licenza e opportunamente autorizzati, possono impiegare aeromobili di proprieta', aeromobili locati o noleggiati. Premesso che la normativa di settore (articoli 384 e 387 cod. nav.) distingue le ipotesi: a) della locazione con riferimento al caso in cui un soggetto (conduttore), titolare di licenza, svolge l'attivita' alla quale e' abilitato impiegando un mezzo di proprieta' di altro soggetto (locatore), del quale assume la disponibilita' materiale; b) del noleggio con riferimento, invece, al caso in cui un determinato soggetto (noleggiante), titolare di licenza, per lo svolgimento della propria attivita' impiega un mezzo, con il relativo equipaggio, fornitogli da altro soggetto che ne e' proprietario (noleggiatore) che, cosi', gli mette a disposizione un servizio; essendo tuttora in corso alcuni specifici approfondimenti, rispetto alle ipotesi in cui lo svolgimento dell'attivita' di navigazione aerea venga effettuato per mezzo di aeromobili oggetto dei suddetti contratti, si evidenzia che i provvedimenti autorizzativi a cio' relativi continueranno ad essere adottati dall'Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie di questa Area Centrale, sulla base delle comunicazioni che l'E.N.A.C. continuera' ad effettuare al predetto Ufficio. ***** Onde consentire l'adozione di eventuali adeguamenti organizzativi, fatto salvo quanto previsto alla Sezione 6, si dispone che le modalita' procedurali indicate nelle sezioni 4 e 5 siano osservate a decorrere dal 1 marzo 2004. Le Direzioni regionali provvederanno all'adozione di tutte le iniziative necessarie a dare la piu' ampia diffusione alla presente circolare, a garantirne l'osservanza nonche' a segnalare alla scrivente tutte le problematiche connesse all'applicazione della medesima o, comunque, alla concessione del beneficio fiscale, affinche' se ne tenga conto all'atto della predisposizione della relativa disciplina regolamentare. ALLEGATO (Vedi documento in formato PDF)