Risoluzione 6 del 03.02.04

OGGETTO Istanza di interpello XZ S.p.a. Articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Individuazione del gruppo assicurativo e delle attivita' ausiliarie svolte nell'ambito del gruppo

TESTO Quesito La societa' XZ S.p.a. fa parte di un gruppo societario controllato da un soggetto non residente (la societa' di diritto lussemburghese AB S.A.). Il gruppo predetto (la cui struttura e' riportata all'Allegato 1) comprende, oltre all'istante, le seguenti societa': - XZ Assicurazioni S.p.a.; - XZ Service S.p.a.; - XZ Viaggi S.r.l.; - CQ S.p.a. La societa' XZ Assicurazioni S.p.a. esercita esclusivamente attivita' di carattere assicurativo, mentre la societa' CQ S.p.a. svolge prevalente attivita' di agente di assicurazione. Tra le diverse societa' appartenenti al gruppo intercorrono, a seguito della stipula di specifiche pattuizioni contrattuali, i rapporti commerciali di seguito descritti: 1) servizio di "Centrale operativa" - reso da XZ Service S.p.a. a XZ Assicurazioni S.p.a. e XZ S.p.a.- consistente nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell'organizzazione degli interventi garantiti dalla compagnia assicurativa, a favore degli assicurati stessi, in funzione delle polizze emesse; 2) servizi intercompany per la gestione di costi comuni (housing, costi telefonici, costi di formazione del personale comune), resi da parte di societa' di volta in volta diverse; 3) servizio di elaborazione dei preventivi telefonici - reso dalla XZ Service S.p.a. alla XZ Assicurazioni S.p.a. - avente ad oggetto l'elaborazione e la consegna ai potenziali clienti della compagnia assicurativa di preventivi telefonici predisposti in tempo reale dalla XZ Service S.p.a. sulla base di istruzioni e tabelle predisposte dalla compagnia; 4) servizi di intermediazione commerciale - resi dalla CQ S.p.a. alla XZ Service S.p.a. e alla XZ S.p.a. - consistenti nella promozione dell'attivita' delle due societa' nei confronti dei clienti di CQ stessa; 5) servizi di centrale operativa viaggi - resi da XZ Viaggi S.r.l. alla XZ Assicurazioni S.p.a. - comprendenti prenotazione viaggi completi, booking aerei ed hotel, informazioni turistiche per i clienti (banche, aziende automobilistiche, editori ed altri "direzionali"). Con riferimento al particolare regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto previsto dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, l'istante chiede: - se il gruppo descritto possa essere considerato un "gruppo assicurativo", cosi' come richiamato dall'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999; - se i servizi sopra descritti, prestati da societa' del gruppo a societa' controllate, controllanti o controllate dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo del codice civile, possano essere considerati resi nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e siano pertanto esenti dall'imposizione IVA. Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente Le societa' istanti ritengono di costituire un gruppo assicurativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), della legge n. 133 del 1999. Sostengono altresi' che i servizi descritti nell'istanza, resi nell'ambito del gruppo stesso, possano essere considerati quali servizi ausiliari e siano pertanto esenti da IVA. Parere dell'Agenzia L'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha introdotto una particolare disciplina di esenzione dall'IVA per "le prestazioni di servizi, rese nell'ambito delle attivita' di carattere ausiliario di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385", che siano effettuate da societa' appartenenti al gruppo bancario, cosi' come definito dall'articolo 60 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nei confronti di altre societa' appartenenti al gruppo stesso. Il comma 3 dell'articolo 6 in esame prevede inoltre che "l'esenzione prevista al comma 1 si applica altresi' alle prestazioni di servizi ivi indicate rese: a) a societa' del gruppo assicurativo da altra societa' del gruppo medesimo controllata, controllante, o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile". La disposizione in esame intende evitare che ostacoli di natura fiscale si frappongano a processi di razionalizzazione delle strutture societarie, realizzati tramite l'affidamento a societa' appartenenti al gruppo di segmenti della gestione in origine curati dalle stesse banche o assicurazioni al proprio interno (c.d. outsourcing). Dalla lettera della norma emerge che due sono i requisiti necessari che debbono contemporaneamente sussistere affinche' le prestazioni di servizi fruiscano dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto. Il primo, di carattere soggettivo, richiede che sia verificata l'appartenenza delle societa' ad uno dei gruppi previsti dall'articolo 6, nello specifico caso un gruppo assicurativo. Al riguardo, si ritiene che l'intento del comma 3, lettera a), dell'articolo 6 citato sia esclusivamente quello di chiarire che la societa' prestatrice dei servizi ausiliari deve rientrare in una delle situazioni previste dai primi due commi dell'articolo 2359 c.c., e cioe' di controllo di diritto, di controllo di fatto ovvero di controllo esercitato in virtu' di particolari vincoli contrattuali. Si ritiene, di conseguenza, che tale ampia previsione non delimiti il perimetro del gruppo assicurativo, ma che sia necessario desumere tale concetto dalle disposizioni normative in materia di assicurazioni. In particolare, e' da rilevare che la legge 9 gennaio 1991, n. 20, all'articolo 4, prevede che "le imprese e gli enti assicurativi non possono assumere partecipazioni di controllo in altre societa' quando queste esercitino attivita' diverse da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dall'articolo 5, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742. La connessione tra l'attivita' assicurativa e quella esercitata dalla societa' controllata puo' risultare da un programma di attivita' richiesto dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) alla societa' controllante". Ulteriore elemento da considerare e' la finalita' che anima l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999. Come chiarito, tra le altre, dalla risoluzione 23 ottobre 2001, n. 164, la norma in commento e' volta ad evitare che i soggetti legittimati a recuperare solo parzialmente l'imposta assolta a monte, per effetto delle limitazioni imposte dal meccanismo del pro rata, subiscano una penalizzazione quando affidano all'esterno la fornitura di servizi ausiliari per l'espletamento della propria attivita'. L'intendimento e', pertanto, quello di impedire che i soggetti in questione sopportino il maggior costo conseguente all'indetraibilita', totale o parziale, dell'IVA relativa ai servizi acquisiti, rispetto a quanto si verificherebbe se la prestazione fosse prodotta all'interno della stessa impresa. La complessiva valutazione degli elementi esposti induce a ritenere che l'esenzione prevista dall'articolo 6 in esame sia applicabile, oltre che alle societa' esercenti attivita' assicurativa, esclusivamente alle societa' esercenti quelle attivita' connesse che sono consentite anche alle imprese di assicurazione, per le quali si verifichino le situazioni di controllo di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2359 c.c. Con riferimento allo specifico caso illustrato nell'istanza di interpello, pertanto, le considerazioni precedentemente esposte indurrebbero a ritenere che il "gruppo assicurativo", ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, sia composto dalla XZ Assicurazioni S.p.a. e dalla XZ Service S.p.A. E', quindi, con riferimento a tale ambito ristretto che e' necessario verificare la sussistenza del secondo requisito, di carattere oggettivo, e cioe' che le prestazioni di servizi rese da una societa' all'altra abbiano carattere ausiliario. Intervenendo sul tema, la risoluzione 25 giugno 2002, n. 208, ha chiarito che, in mancanza di una specifica definizione di attivita' ausiliaria, occorre far riferimento al disposto dell'articolo 59, comma 1, del D. lgs. n. 385 del 1993, che in ambito bancario individua quelle attivita' "che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi informatici". La genericita' del riferimento normativo ha indotto a sostenere che la nozione di ausiliarieta' deve essere intesa in un piu' ampio ambito, che comprenda anche qualsivoglia attivita' finalizzata ad agevolare ed integrare l'operativita' istituzionale delle societa' del gruppo. In ogni caso, deve trattarsi di attivita' che si distinguono da quella principale propria, ponendosi in un rapporto non di mero mezzo a fine, ma in termini piu' lati di attivita' servente e collaterale di quella principale. Trattando della problematica con riferimento all'ambito assicurativo, l'ISVAP ha affermato che "... a scomporre il ciclo economico dell'attivita' assicurativa, vi si individuano essenzialmente le seguenti fasi: - una fase assuntiva, consistente nella stipula dei contratti, con inerente acquisizione dei premi; - una fase gestoria......; - una fase liquidativa, nella quale l'evento dedotto nel contratto assicurativo viene accertato per definire l'an e il quantum della prestazione assicurativa. ......Parrebbe eccessivo trarre dall'ormai diffuso fenomeno dell'outsourcing la conseguenza che qualsiasi attivita', anche quella essenziale e caratterizzante il ciclo operativo dell'impresa assicurativa, come ad esempio l'accertamento del danno e la liquidazione del risarcimento a seguito di sinistro, possa - qualora venga svolta da una societa' esterna - definirsi non piu' necessaria ed indispensabile, ma semplicemente ausiliaria di quella assicurativa" (ISVAP, Quaderno n. 8, Temi di diritto assicurativo, Rassegna dei contributi di studio del servizio legale nel 1999). Dall'analisi della particolare fattispecie illustrata, si desume che l'attivita' principale della societa' XZ Assicurazioni S.p.a. e' riconducibile al servizio di assicurazione assistenza di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, in base al quale "esercita attivita' assicurativa nel ramo assistenza l'impresa che si obbliga, dietro pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione dell'assicurato, entro i limiti convenuti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficolta' a seguito del verificarsi di un evento fortuito. L'aiuto puo' consistere in prestazioni in danaro od in natura. Le prestazioni in natura possono essere fornite anche mediante utilizzazione di personale ed attrezzature di terzi." Alla luce di tale previsione normativa, si ritiene che i servizi di "Centrale operativa" di cui al punto 1) della fattispecie esposta, consistenti nella ricezione delle chiamate degli assicurati e nell'organizzazione degli interventi che la compagnia assicurativa e' tenuta ad effettuare in funzione delle polizze emesse, non possano essere considerati servizi ausiliari, ma costituiscano, secondo la definizione dell'ISVAP, un'attivita' essenziale e caratterizzante il ciclo operativo della XZ Assicurazioni S.p.a.. Si evidenzia, ad ulteriore conferma della rilevanza di tale attivita', che nel caso specifico il servizio di "Centrale operativa" e' svolto dalla stessa XZ Assicurazioni S.p.a. XZ S.p.a., infatti, ha affittato alla XZ Assicurazioni S.p.a. (con il contratto allegato sub 4 e registrato in data 23 dicembre 1996) il ramo d'azienda esercente l'attivita' di prestazione dei servizi di "Centrale operativa" a favore di imprese di assicurazione, riservandosi di continuare tale attivita' nei confronti di imprese diverse da quelle di assicurazioni. Come si rileva ai punti n. 3 e 4 delle premesse al contratto d'affitto d'azienda, la XZ Assicurazioni S.p.a. ha stipulato tale negozio "in funzione dello sviluppo della propria attivita'" ed "alla luce dei vantaggi che (le) possono derivare ... dalla gestione in proprio della Centrale Operativa." In definitiva, si reputa che tale attivita' rientri nel "core business" della XZ Assicurazioni S.p.A., e che per questo motivo non possa fruire dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per le attivita' aventi carattere ausiliario, di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999. Si concorda, invece, con la soluzione prospettata dall'istante per quanto riguarda il servizio di elaborazione dei preventivi telefonici per i potenziali clienti della compagnia assicurativa, di cui al punto 3) della fattispecie rappresentata dall'istante, reso dalla XZ Service S.p.a. alla XZ Assicurazioni. Si ritiene che tale attivita', servente e collaterale rispetto alla principale attivita' assicurativa, sia connotata dal requisito dell'ausiliarieta'. Tali prestazioni, pertanto, essendo rese nell'ambito del gruppo assicurativo, potranno godere del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 6 della legge n. 133 del 1999. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della ......., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. ___________________ Dalla documentazione allegata, risulta che tale ramo d'azienda e' stato poi ceduto, in data 2 dicembre 1998, dalla XZ S.p.a. dalla XZ Service S.p.a., e che quest'ultima ha comunque prorogato l'efficacia del contratto d'affitto di ramo d'azienda gia' stipulato con la XZ Assicurazioni S.p.a. Allegato 1 (Omissis) L'allegato e' visibile nel formato PDF sulla pagina WEB del Servizio di Documentazione Economica e Tributaria.