Risoluzione 2 del 04.08.06

OGGETTO Trasformazione sotto controllo doganale di alcool etilico - Esame delle condizioni economiche da parte del Comitato Codice Doganale - Sez. Regimi Doganali Economici ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93.

TESTO Si fa presente che nel corso della 95 riunione del Comitato Codice Doganale - Sezione regimi doganali economici, che si e' tenuta a Bruxelles il 7 aprile u.s., e' stato presentato dai Servizi della Commissione CE il documento di lavoro unito alla presente, concernente una istanza di trasformazione sotto controllo doganale di alcool etilico presentata dalla delegazione belga per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93. Al riguardo, tenuto conto del disposto dell'art.504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, si comunica l'avviso favorevole espresso dal Comitato circa l'accoglibilita' della istanza sopra citata presentata dalla Autorita' doganale belga, potendosi per la fattispecie in oggetto ritenere soddisfatte le condizioni economiche. Ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dalle Autorita' interessate, ma anche da qualsiasi altra Autorita' doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze - concernenti merci di importazione, attivita' di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano presentate all'Autorita' doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte. L'istanza presentata dalla delegazione belga riguarda la trasformazione di alcool etilico (CNC 2207 1000 10) in un liquido scongelante e anticongelante, detto Petroscreen SC 16 (CNC 3820 0000 00). Va evidenziato che nel caso di specie, le condizioni economiche si considerano soddisfatte soltanto per istanze che prevedono la trasformazione dell'alcool etilico nel suddetto liquido scongelante o anticongelante, non e' possibile quindi applicare tale decisione del Comitato per la produzione di prodotti diversi da quello sopra citato, seppure rientranti nella stessa voce doganale (CNC 3820 0000 00). Per tali istanze, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato. Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), delle autorizzazioni rilasciate sara' data sollecita comunicazione alla scrivente, utilizzando per l'invio dei dati ivi previsti l'apposito formulario riprodotto in appendice all'allegato 70 del citato regolamento. Si informa inoltre che nel corso della suddetta riunione il Comitato ha esaminato una istanza presentata dalla delegazione svedese riguardante la trasformazione di alcool etilico (CNC 2207 1000 10) in prodotti chimici, quali acetaldeide (CNC 2912 1200), acido acetico (CNC 2915 2100) e acetato di etile (CNC 2915 3100), di cui si unisce il relativo documento di lavoro. Il parere favorevole espresso dal Comitato in tale ipotesi e' finalizzato solo a prorogare per un ulteriore periodo di tre anni l'autorizzazione gia' rilasciata dall'Amministrazione doganale svedese ed ha quindi efficacia nei confronti solo di tale autorizzazione. Nel caso in cui venissero presentate da parte di operatori italiani istanze nelle quali sia previsto lo stesso tipo di trasformazione dovranno essere trasmesse a questo ufficio per il successivo inoltro in sede comunitaria. Si pregano le Amministrazioni ed Uffici in indirizzo di provvedere alla necessaria informazione degli operatori economici del settore. ALLEGATI (Vedi documento in formato PDF)