Risoluzione 3 del 05.09.06

OGGETTO Regime della trasformazione sotto controllo doganale - Proposta irlandese per la trasformazione di succo di arancia concentrato (CNC 2009 1998 99 e 2009 1199 98) provenienti dal Brasile in concentrato per soft drink (CNC 3302 1040 00) - Esame delle condizioni economiche da parte del Comitato ai sensi dell'art.4 par.3 del Reg.to CE 2193/03 - Parere favorevole.

TESTO Si fa presente che nel corso della 96 riunione del Comitato Codice Doganale - Sezione regimi doganali economici, che si e' tenuta a Bruxelles il 3 luglio u.s., e' stato presentato dai Servizi della Commissione CE il documento di lavoro unito alla presente, concernente l'istanza indicata in oggetto, presentata dalla delegazione irlandese, per essere sottoposta ad esame delle condizioni economiche, ai sensi dell'art.552 par.2 del Reg.to CEE 2454/93. Al riguardo, tenuto conto del disposto dell'art.504, par. 4 del Reg.to CEE 2454/93, si comunica l'avviso favorevole espresso dal Comitato circa l'accoglibilita' dell'istanza presentata dall'Autorita' doganale irlandese, potendosi per la fattispecie in oggetto ritenere soddisfatte le condizioni economiche; si fa presente che le conclusioni del Comitato non comprendono, per i casi di specie, la pubblicazione nella serie C della Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee. Si evidenzia inoltre che, ai sensi della richiamata normativa comunitaria, le conclusioni del Comitato vengono prese in considerazione non soltanto dall'Autorita' (irlandese) interessata, ma anche da qualsiasi altra Autorita' doganale che si occupa di autorizzazioni e richieste simili. Pertanto, ove eventuali analoghe istanze - concernenti merci di importazione, attivita' di trasformazione e prodotti trasformati della stessa tipologia - siano presentate all'Autorita' doganale italiana, le condizioni economiche dovranno intendersi del pari soddisfatte. In particolare nel caso di specie il parere favorevole del Comitato riguarda: - una istanza per la trasformazione di succo di arance bionde concentrato (CNC 2009 1998 99 e 2009 1199 98) proveniente dal Brasile in concentrato per soft drink (CNC 3302 1040 00). Tale autorizzazione potra' essere rilasciata per un quantitativo massimo di 10.000 tonnellate annue e con validita' di anni due. La materia prima oggetto di trasformazione, il succo d'arancia, deve essere classificato nelle voci di nomenclatura combinata sopra indicate e avere le caratteristiche tecniche indicate alla pagina 5 del documento TAXUD/1602/2006 REV1 allegato alla presente (succo di arance bionde concentrato, 65 brix, con un rapporto tra brix e acido di 12.64 +/-1.41). Per tali istanze, in deroga a quanto previsto dalla seconda parte del punto C2) della Circolare n.30/D del 28 giugno 2001, le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o la prima di tali operazioni (in caso di trasformazioni successive), saranno competenti al rilascio della relativa autorizzazione, secondo la procedura normale (per iscritto) con utilizzo del relativo modello (allegato 67), in maniera conforme alle indicazioni del Comitato (limiti quantitativi e temporali). Inoltre per adempiere agli obblighi di cooperazione amministrativa (art.522 DAC), delle autorizzazioni rilasciate sara' data sollecita comunicazione alla scrivente, utilizzando per l'invio dei dati ivi previsti l'apposito formulario riprodotto in appendice all'allegato 70 del citato regolamento. Si pregano gli Uffici e le Amministrazioni in indirizzo di provvedere alla necessaria informazione degli operatori economici del settore. ALLEGATO (Vedi documento in formato PDF)