Circolare 29 del 03.08.06

OGGETTO Responsabilita' finanziaria degli Stati membri per errori amministrativi che determinano una perdita di risorse proprie. Circolare n. 36/D del 9.8.2001. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee del 15.11 2005, causa C-392/02.

TESTO Con la circolare n. 36/D del 9 agosto 2001, nel diramare il documento di lavoro della Commissione europea - Direzione Generale Bilancio n. BUDG/266/00, era stata richiamata l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla responsabilita' finanziaria che puo' derivare per gli Stati membri nel caso di errori amministrativi che determinino una perdita di risorse proprie. Nella citata circolare era stato, peraltro, evidenziato che lo stesso Esecutivo Comunitario aveva riconosciuto che l'affermazione dell'esistenza del principio della responsabilita' finanziaria per errori amministrativi nell'ordinamento comunitario, all'epoca, incontrava la ferma opposizione di tutti gli Stati membri i quali avevano sollevato obbiezioni ad una modifica dell'articolo 2 del Reg. Cee n. 1552/89, relativo al sistema delle risorse proprie delle Comunita'. Cio' aveva indotto la Commissione europea ad adottare la soluzione di selezionare, in relazione alle varie fattispecie esemplificative di responsabilita' amministrativa degli Stati membri contenute a pag. 2 del citato documento di lavoro BUDG/266/00, un "caso pilota" che formasse oggetto di una procedura di infrazione, affinche' la Corte di Giustizia delle Comunita' europee potesse pronunciarsi definitivamente sulla questione di principio. L'Esecutivo Comunitario ha, quindi, avviato una procedura di infrazione nei riguardi del Regno di Danimarca in base all'articolo 226 del Trattato Cee (causa C-392/02), in relazione ad un caso di mancato recupero a posteriori dei dazi doganali autorizzato ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b) del codice doganale comunitario. In considerazione dell'importanza della problematica in contestazione per le conseguenze finanziarie che sarebbero potute derivare nei riguardi degli Stati membri, il Governo italiano, su conforme parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, e' intervenuto nella causa in esame a sostegno delle conclusioni del Regno di Danimarca. La Corte di Giustizia delle Comunita' europee, con sentenza del 15 novembre 2005, che si allega, si e' pronunciata in merito, affermando l'esistenza del principio della responsabilita' finanziaria degli Stati membri nel caso di errori amministrativi che comportino una perdita di risorse proprie. La Corte ha ricordato che gli Stati membri, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del Reg. Cee n. 1552/89 (attualmente Reg. Cee n.1150/2000 del 22.5.2000), sono tenuti ad accertare il diritto delle comunita' europee sulle risorse proprie non appena ricorrono le condizioni previste dalla normativa doganale per quanto riguarda la registrazione del diritto e la comunicazione del medesimo al soggetto passivo. La Corte, confermando la giurisprudenza in materia, ha sottolineato che l'obbligo degli Stati membri di accertare il diritto delle Comunita' sulle risorse proprie nasce nel momento stesso in cui le autorita' doganali sono in grado di calcolare l'importo dei dazi risultanti da un'obbligazione doganale e di individuare il soggetto debitore e non e', pertanto, necessario che la contabilizzazione abbia avuto effettivamente luogo. Tale affermazione di principio, prosegue la Corte, non viene meno nemmeno nell'ipotesi in cui trovi applicazione l'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario. La norma in esame, infatti, stabilisce in quali casi l'autorita' doganale non puo' procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi e, quindi, anche ad un loro recupero, ma cio' non esime gli Stati membri dal loro obbligo di accertare il diritto delle Comunita' sulle risorse proprie. I giudici della Corte precisano che se un errore commesso dalle autorita' doganali di uno Stato membro ha come conseguenza che il soggetto passivo non deve versare l'importo dei dazi, cio' non puo' mettere in discussione l'obbligo dello Stato membro di pagare gli interessi moratori, nonche' i dazi che avrebbero dovuto essere accertati, nell'ambito della messa a disposizione delle risorse proprie. In sostanza viene nuovamente ribadito che occorre operare una distinzione tra i rapporti tra l'autorita' doganale e l'operatore economico, regolati dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di applicazione (Reg. Cee n. 2454/93) ed i rapporti tra la Commissione europea e le amministrazioni doganali degli Stati membri, relativamente al corretto e tempestivo accertamento del diritto delle Comunita' europee sulle risorse proprie, che trovano la loro fonte giuridica nella Decisione del Consiglio del 29 settembre 2000 e nel Regolamento (Ce, Euratom) n. 1150/2000 del 22 maggio 2000, come modificato dal Regolamento (Ce, Euratom) n. 2028/2004 del 16 novembre 2004. Pertanto, qualsiasi inosservanza della normativa doganale dovuta ad un errore amministrativo commesso dall'autorita' doganale che determini un minore od un mancato introito di risorse proprie, se, per un verso, puo' esonerare l'operatore dal pagamento dei dazi, qualora ricorrano le condizioni previste dal codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di applicazione, sotto altro profilo comporta una responsabilita' finanziaria dello Stato membro nei riguardi della Commissione, e di riflesso, sul piano nazionale, si risolve in un possibile danno erariale. Gli Stati membri, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17, paragrafo 2, del citato Regolamento (Ce, Euratom) n. 1150/2000, sono dispensati dall'obbligo di mettere a disposizione del bilancio comunitario gli importi accertati a titolo di risorse proprie unicamente nel caso in cui la riscossione non abbia potuto essere effettuata per ragioni di forza maggiore, oppure per motivi che non possono essere a loro imputati. Per opportuna informazione si ritrasmette il documento di lavoro della Commissione europea BUDG/266/00, concernente la responsabilita' finanziaria degli Stati membri per errori amministrativi commessi dalle autorita' nazionali. In particolare, sara' posta la massima attenzione sulla completezza delle comunicazioni da effettuare sulla base delle circolari n. 36/D del 9 agosto 2001 e 66/D del 2 dicembre 2003 nonche' nella rilevazione di qualsiasi situazione in cui sia ravvisabile un errore amministrativo commesso dall'autorita' doganale, che determini un minore o mancato introito di risorse proprie tradizionali e dal quale possa conseguire, pertanto, la responsabilita' finanziaria dello Stato membro. I Signori Direttori regionali vigileranno sull'applicazione della presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficolta' operative. La presente circolare e' stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente dell'Agenzia delle Dogane che ha espresso parere favorevole nella seduta del 2 agosto 2006. ALLEGATI (vedi documento in formato PDF)