Circolare 45 del 11.12.06

OGGETTO Regolamento (CE) n. 2286/2003 della Commissione del 18 dicembre 2003. Istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali.

TESTO Il Regolamento (CE) n. 215 dell'8 febbraio 2006 ha fissato la data del 1 gennaio 2007, come termine ultimo per l'applicazione delle nuove modalita' di compilazione del documento amministrativo unico (DAU) stabilite con il Regolamento (CE) n. 2286 del 18 dicembre 2003. Si diramano pertanto, in allegato, le istruzioni nazionali per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali, nonche' le relative tabelle contenenti i codici da utilizzare. Si precisa che le predette istruzioni saranno utilizzate per la compilazione delle dichiarazioni presentate agli uffici doganali a partire dal 1 gennaio 2007, per le quali le vigenti norme, comunitarie e nazionali, prevedono l'utilizzo del formulario DAU. Nei casi in cui i dati delle dichiarazioni vengano presentati su supporto magnetico o tramite il sistema telematico, le disposizioni diramate con la presente circolare si riferiscono alla compilazione degli esemplari del DAU richiesti, mentre per la predisposizione dei relativi file occorre fare riferimento ai tracciati record pubblicati nell'appendice al manuale utente del servizio telematico, disponibili sul sito Internet dell'Agenzia. Gli Uffici territoriali dell'Agenzia e le Associazioni in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione alla presente, comunicando alla scrivente ogni possibile criticita' derivante dall'applicazione delle istruzioni con essa diramate. La presente circolare e' stata sottoposta al Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2006. * * * * * * ALLEGATO 1 Istruzioni per la stampa, l'uso e la compilazione dei formulari per le dichiarazioni doganali Sezione Prima Descrizione generale e caratteristiche tipografiche 1. I formulari fondamentali e complementari sui quali sono redatte le dichiarazioni doganali devono essere conformi ai modelli riportati negli allegati 31, 32, 33 e 34 del Regolamento (CEE) n. 2454/93 e successive modificazioni. Questi sono composti al massimo di otto esemplari, di seguito elencati nell'ordine di presentazione: . esemplare n. 1 per l'ufficio di esportazione/spedizione (matrice); . esemplare n. 2 per la statistica del Paese di esportazione/spedizione (non utilizzato in Italia); . esemplare n. 3 per lo esportatore/speditore (figlia); . esemplare n. 4 per l'ufficio di destinazione nelle procedure di transito comunitario ovvero, esemplare da utilizzare come documento attestante il carattere comunitario di merci non circolanti in regime di transito comunitario interno (documento T2L); . esemplare n. 5 per il rinvio nelle procedure di transito comunitario; . esemplare n. 6 per l'ufficio di importazione/destinazione (matrice); . esemplare n. 7 per la statistica del Paese di importazione/destinazione (non utilizzato in Italia); . esemplare n. 8 per il importatore/destinatario (figlia). 2. Gli esemplari che debbono essere utilizzati per ciascun tipo di operazione sono quelli appresso indicati: a) dichiarazione di esportazione, perfezionamento passivo e riesportazione: 1 e 3; b) dichiarazione di esportazione, perfezionamento passivo e riesportazione abbinata a dichiarazione di transito comunitario: 1, 3, 4 e 5; c) dichiarazione di transito comunitario: 1, 4, e 5; d) dichiarazione di immissione in libera pratica/importazione, perfezionamento attivo, reimportazione e introduzione in deposito: 6, e 8; I formulari utilizzati per l'esportazione con restituzione diritti e/o abbuono imposte devono comprendere, altresi', gli esemplari supplementari, identici all'esemplare 3, da valere ai fini della restituzione (esemplare 3a) o dell'abbuono (esemplare 3b). La funzione di questi esemplari supplementari deve essere chiaramente evidenziata mediante le diciture: "Esemplare per la restituzione diritti" ovvero "Esemplare per abbuono imposte", prestampate sugli esemplari stessi al posto della dicitura: "Esemplare per lo speditore/esportatore". Nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari, i formulari da utilizzare per le dichiarazioni doganali devono comprendere, inoltre, un esemplare supplementare (esemplare "R"), da valere ai fini del servizio di riscontro, identico all'esemplare 3 ovvero 4, secondo il caso. La funzione di questo esemplare deve essere chiaramente evidenziata mediante la dicitura: "Esemplare per il riscontro", prestampata sull'esemplare stesso al posto della dicitura: "Esemplare per lo speditore/esportatore" ovvero "Esemplare per il destinatario". 4. I formulari sono confezionati in fascicoli che permettono di ottenere tutti gli esemplari a ricalco, grazie al trattamento chimico della carta. Quando, per vari motivi (contenuto di una casella diverso fra Paese di esportazione/spedizione e Paese di destinazione, ecc.), un'informazione non deve essere trasmessa da un Paese all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita la copia agli esemplari del Paese di esportazione/spedizione. Nei fascicoli utilizzati per le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente punto 2, gli esemplari nei quali i dati figuranti sui formulari devono risultare a ricalco sono indicati nell'allegato I. Nei fascicoli utilizzati per le dichiarazioni di cui alla lettera d) del precedente punto 2 tutti i dati devono risultare a ricalco. 5. In luogo dei sopraccitati formulari ad 8 esemplari e' possibile, specialmente quando si ricorre a sistemi informatici per la stampa automatica delle dichiarazioni, utilizzare i formulari nella versione a 4 esemplari, aventi ciascuno una doppia funzione e, precisamente, nell'ordine di presentazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5. La compilazione di un fascicolo del formulario a 4 esemplari puo' farsi corrispondere cosi' alla compilazione degli esemplari 1, 2, 3 e 4 ovvero degli esemplari 6, 7, 8 e 5 del formulario a 8 esemplari. In tale ipotesi, la funzione degli esemplari di ciascun fascicolo deve essere evidenziata cancellando la numerazione, posta a margine degli stessi, riguardante la funzione non utilizzata. Gli esemplari nei quali i dati figuranti sui formulari in questione devono risultare a ricalco sono indicati nell'allegato II. 6. Il formato dei formulari e' di mm. 210 x 297, salvo una tolleranza massima, per quanto riguarda la lunghezza, di mm. 5 in meno e di mm. 8 in piu'. 7. Dev'essere utilizzata carta chimica autocopiante, collata per scrittura, di colore bianco, pesante almeno 40 grammi al mq.; la sua opacita' deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilita' delle indicazioni sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture. Il colore di stampa e' verde per tutti gli esemplari. Devono inoltre avere lo sfondo verde: a) negli esemplari 1, 4, e 5 e negli esemplari 1/6, e 4/5: . la prima e la terza suddivisione della casella 1; . le caselle 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31 e 32; . la prima suddivisione della casella 33; . le caselle 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52 e 53; b) negli esemplari 4 e 5 e nell'esemplare 4/5: . la casella 55; c) a tergo degli esemplari 4 e 5 e a tergo dell'esemplare 4/5: . la casella 56. I vari esemplari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore, e precisamente: a) gli esemplari 1, 3 e 5 dei formulari fondamentali sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu, mentre gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo; b) gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8, e 4/5 dei formulari complementari sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu. La larghezza dei bordi e' di circa 3 mm. Il bordo discontinuo e' costituito da una successione di quadratini di 3 mm. di lato, con uno spazio di 3 mm. tra l'uno e l'altro. 8. Ogni formulario deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o un marchio che ne permetta l'identificazione. Sezione seconda Istruzioni per la compilazione 1) Avvertenze generali 1. I formulari che comprendono gli esemplari utilizzabili per le dichiarazioni da presentare nel Paese di destinazione devono essere compilati con macchina per scrivere o mediante procedimento meccanografico. Negli altri casi i formulari possono essere compilati anche a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile. L'interlinea dattilografico e' di mm. 4,24 (1/6 di pollice) e le dimensioni delle caselle misurano orizzontalmente su di un multiplo di mm. 2,54 (1/10 di pollice). Per facilitare la compilazione a macchina, posizionare il formulario in modo che il primo carattere del dato da scrivere della prima riga intera della casella 2 si collochi entro la piccola cornice che figura nell'angolo superiore sinistro. Il dichiarante deve, comunque, assicurarsi della perfetta leggibilita' di tutti gli esemplari poiche', in mancanza di tale requisito, la dichiarazione non puo' essere accettata dalla dogana. 2. I formulari non devono contenere cancellature ne' alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se e' il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica cosi' operata deve essere approvata dall'autore ed espressamente convalidata dall'ufficio doganale accettante il quale, se lo ritiene opportuno, puo' esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. 3. Oltre che nei modi sopraccitati, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione. Essi possono anche essere ottenuti e compilati mediante un procedimento tecnico di riproduzione purche' siano strettamente osservate le disposizioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilita', al divieto di cancellature ed alterazioni e alle modifiche. 4. Se la dichiarazione concerne piu' singoli, si utilizzano, oltre ai formulari fondamentali, i formulari complementari. 5. Le caselle che debbono essere compilate dal dichiarante o, nei casi previsti, dal trasportatore, secondo le istruzioni fornite nei successivi punti 1), 2) e 3) della presente sezione sono quelle contrassegnate con un numero. Le caselle per le quali non sono fornite istruzioni non devono essere compilate. Le caselle contrassegnate con una lettera maiuscola sono riservate alla dogana. 6. Le date vanno sempre espresse nella comune forma numerica GGMMAA (giorno, mese e ultime due cifre dell'anno). 7. L'eventuale parte decimale di un numero va separata dalla parte intera utilizzando il punto al posto della virgola. 8. I codici da utilizzare sono contenuti nelle tabelle di codifica diramate dall'Agenzia delle Dogane. 9. Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati. fatto salvo quanto previsto dall'articolo 205 del Regolamento (CEE) n. 2454 del 2 luglio 1993. 10. Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volonta' dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e lo impegna, conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, riguardo alla: . esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, . autenticita' dei documenti acclusi, . osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato. 11. La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione delle relative disposizioni comunitarie. 12. Fatto salvo quanto previsto per la compilazione dei formulari complementari (punto 3), se una casella non viene utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni. 2) Formalita' di spedizione/esportazione e transito Casella 1: Dichiarazione Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato. Nella seconda sottocasella indicare il codice corrispondente al tipo di dichiarazione. Le prime due sottocaselle non vanno compilate nel caso di utilizzazione del formulario ai soli fini della richiesta del documento attestante il carattere comunitario delle merci o nel caso di dichiarazione di solo transito. Nella terza sottocasella indicare il tipo di spedizione nei seguenti casi: . dichiarazione di spedizione in regime di transito comunitario abbinata o meno a dichiarazione di esportazione; . esportazione abbinata a spedizione in regime doganale ferroviario con vincolo delle merci a lettera di vettura CIM o bollettino di consegna TR; . richiesta del documento attestante il carattere comunitario di merci non spedite in regime di transito comunitario interno. Casella 2: Speditore/Esportatore Indicare le generalita' dello speditore/esportatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo. Nello spazio in alto, a destra della lettera "N." riportare il codice fiscale dello speditore/esportatore, preceduto dal codice "IT". Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attivita' di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia e' consentita l'indicazione del codice "0" preceduto dal codice del Paese di residenza. I soggetti I.V.A. residenti devono indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I soggetti IVA residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono operare senza la necessita' di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Nel caso di operazioni nelle quali intervengono piu' soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.: . "7" nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista; Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all'albo e nella casella 44, nell'ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere indicate le generalita' (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati. . "8" nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualita' di raggruppatori per conto di piu' soggetti diversi. Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: nell'intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato. . "9" nel caso di dichiarazione per conto dell'esportatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice puo' essere utilizzato esclusivamente per i regimi di esportazione definitiva. Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato. Casella 3: Formulari Indicare a sinistra il numero d'ordine del formulario e a destra il numero totale dei formulari (fondamentale + complementari) di cui si compone la dichiarazione. Qualora, in luogo dei formulari ad 8 esemplari, vengano utilizzati due formulari a 4 esemplari, questi ultimi sono da considerare un solo formulario. Se la dichiarazione concerne un solo singolo, non occorre compilare questa casella essendo sufficiente indicare la cifra 1 nella casella 5. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale dei singoli (articoli) oggetto della dichiarazione e descritti in tutti i formulari (fondamentale + complementari) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle n. 31 da compilare. Casella 6: Totale dei colli Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi. Casella 7: Numero di riferimento Indicare il numero di riferimento assegnato dall'operatore interessato alla spedizione di cui trattasi. Casella 8: Destinatario Indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo del destinatario. Nel caso di operazioni di vincolo al regime del deposito doganale con prefinanziamento, il destinatario e' individuato nel soggetto responsabile del prefinanziamento o del deposito dove saranno immagazzinati i prodotti. Casella 14: Dichiarante/ Rappresentante Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dello speditore/esportatore preceduto dal codice "(2)" nel caso di rappresentanza diretta o il codice "(3)" nel caso di rappresentanza indiretta. Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare l'identificativo del rappresentante in dogana (codice fiscale/partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo) preceduto dal codice del Paese che ha rilasciato il predetto identificativo. Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, del D.M. 23 marzo 1983 (G.U. n. 83 del 25-3-1983), l'obbligo dell'indicazione del codice identificativo e' esteso ai doganalisti non iscritti all'Albo professionale. Il codice e' assegnato dal Direttore Regionale competente per territorio. Nel caso di operazioni curate dai doganalisti coadiutori di cui all'art. 42 del T.U.L.D., nella casella in questione devono sempre figurare il cognome e il nome nonche' il codice identificativo del doganalista iscritto all'Albo, sotto la cui direzione sono posti i suddetti coadiutori. In caso in cui il dichiarante coincida con l'esportatore/speditore inserire il codice '(1)' seguito dalla dicitura "esportatore" o "speditore". Casella 15: Paese di spedizione/ esportazione Se trattasi di dichiarazione di esportazione, indicare la denominazione del Paese di esportazione reale, considerando tale: lo stato membro, diverso dall'Italia, oppure San Marino, da cui le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione, a condizione che l'esportatore non sia stabilito in Italia; l'Italia, quando le merci non sono state inizialmente spedite per l'esportazione da un altro Stato membro o da San Marino, ovvero quando l'esportatore e' stabilito in Italia. Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono spedite. Nella casella 15a riportare il codice corrispondente a tali Paesi. La casella 15b non va compilata. Casella 17: Paese di destinazione Indicare la denominazione dell'ultimo Paese di destinazione noto al momento dell'esportazione. Nella casella 17a riportare il codice corrispondente a tale Paese. La casella 17b non deve essere compilata. Casella 18: Identita' e nazionalita' del mezzo di trasporto alla partenza Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalita' di esportazione o di transito. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio. I dati identificativi da indicare sono: . il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna; . il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo; . la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada. Nello spazio a destra indicare, utilizzando il codice dei Paesi, la nazionalita' del mezzo di trasporto ovvero, se i mezzi di trasporto sono piu' di uno (ad esempio: motrice e rimorchio), quella del mezzo di propulsione dell'insieme (nell'esempio: della motrice). Le indicazioni di cui alla presente casella sono obbligatorie in caso di dichiarazione di transito comunitario o di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni. La casella non va compilata nel caso di spedizione a mezzo posta o istallazioni fisse di trasporto. Non occorre indicare la nazionalita' nel caso di trasporti per ferrovia. Casella 19: Contenitori (Ctr.) Se al momento dell'uscita dal territorio della Comunita' le merci saranno trasportate in containers, indicare il codice "1"; in caso contrario, indicare il codice "0". I dati di identificazione dei contenitori vanno riportati nella casella 31. Casella n. 20: Condizioni di consegna Riportare nella prima suddivisione il codice delle condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate e nella seconda suddivisione il luogo convenuto; nella terza suddivisione precisare se detto luogo si trova nel territorio doganale italiano (codice "1"), nel territorio di un altro Stato membro della Comunita' Europea (codice "2") o fuori della Comunita' (codice "3"). Casella n. 21: Identita' e nazionalita' del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunita', conosciuta al momento dell'espletamento delle formalita', utilizzando il codice Paese. Nel caso di trasporto combinato o quando le merci sono caricate su piu' mezzi di trasporto, s'intende per mezzo di trasporto attivo quello che assicura la movimentazione del tutto (ad esempio: nel caso di autoveicolo caricato su nave marittima, il mezzo di trasporto attivo e' la nave; nel caso di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo e' la motrice). I dati identificativi da indicare sono: . il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna; . il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo; . la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada. Indicare, nello spazio a destra, la nazionalita' del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunita', conosciuta al momento dell'espletamento delle formalita', utilizzando il codice Paese. La nazionalita' del mezzo di trasporto non va compilata nel caso di spedizioni a mezzo posta o di trasporti per ferrovia o mediante installazioni fisse di trasporto. Casella 22: Moneta di fatturazione e importo fattura Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete. Nella seconda suddivisione indicare l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. Se quest'ultimo e' espresso in euro riportare le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. Casella 23: Tasso di cambio Se l'importo e' espresso in valuta diversa dall'euro, indicare il tasso di cambio doganale in vigore per la moneta di fatturazione. Casella 24: Natura della transazione Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (nella prima e nella seconda suddivisione vanno rispettivamente indicate la prima e la seconda cifra del relativo codice). Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto che si prevede di utilizzare per l'uscita delle merci dal territorio doganale della Comunita'. Casella 26: Modo di trasporto interno Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato alla partenza. Casella 29: Ufficio d'uscita Indicare gli elementi identificativi dell'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio doganale della Comunita'. Gli elementi identificativi sono il codice del Paese seguito dalla denominazione dell'ufficio di uscita, nel caso in cui lo stesso sia situato nel territorio doganale di un altro Stato Membro; in caso contrario indicare il codice IT seguito dal codice dell'ufficio di uscita. Casella 30: Localizzazione delle merci Nel caso di operazioni in procedura ordinaria di accertamento indicare il codice "D", nel caso in cui il luogo dove le merci possono essere esaminate e' situato negli spazi doganali, e il codice "F" nel caso in cui il luogo e' situato fuori dal circuito doganale. Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri, numero(i) contenitore(i), quantita' e natura Indicare marche, numeri, quantita' (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonche' la descrizione delle merci. Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche. In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi. Casella 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione. Casella 33: Codice delle merci Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue: a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata; b) la seconda suddivisione non deve essere utilizzata; c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale; d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale; e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale. Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, l'indicazione del codice delle merci e' obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie. Casella 34: Codice Paese d'origine Indicare nella casella 34a, nel solo caso di dichiarazioni di esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di restituzioni all'esportazione, il codice del Paese d'origine. Nella casella 34b indicare il codice della provincia di origine/produzione delle merci descritte nella casella 31, ovvero, se essa non e' nota, della provincia di provenienza. Casella 35: Massa lorda (Kg.) Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori. Quando la dichiarazione di transito riguarda varie tipologie di merci, e' sufficiente indicare la massa lorda totale nella prima casella n. 35; le altre caselle n. 35 non vanno compilate. Quando la massa lorda e' superiore a 1 kg e comporta una frazione di unita' (kg), si procede al seguente arrotondamento: . da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unita' inferiore (kg), . da 0,500 a 0,999: arrotondamento all'unita' superiore (kg). Se la massa lorda e' inferiore a 1 kg, indicare la cifra "0" (zero), seguita dal carattere "." (punto) e dalle tre cifre decimali corrispondenti alla massa espressa in grammi. Casella 37: Regime Nella suddivisione sinistra indicare il codice corrispondente al regime doganale per il quale le merci descritte nella casella 31 sono dichiarate nonche' il codice corrispondente al regime precedente (2 + 2 = 4 cifre di seguito). Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Qualora il regime precedente sia un regime di deposito, di ammissione temporanea o nel caso di merci provenienti da zona franca, il codice afferente a questi regimi deve essere utilizzato soltanto quando le merci non sono state poste in precedenza sotto un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale). In tali casi il codice del regime precedente da indicare e' quello afferente ad uno di questi regimi. Se non esiste alcun regime precedente indicare al posto del codice in questione il codice "00". Nella suddivisione destra indicare il codice della particolare procedura o regime comunitario cui si intendono sottoporre le merci o il codice "0" nel caso in cui non si intendano sottoporre le merci a nessuna particolare procedura/regime. Casella n. 38: Massa netta (Kg.) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Nel caso di dichiarazione di transito comunitario, tale indicazione e' obbligatoria soltanto nei casi previsti dalle norme comunitarie. Casella n. 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare gli estremi del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine e separati da un trattino (-): a) tipo di documento; b) natura del documento; c) estremi identificativi del documento. Se le merci oggetto della dichiarazione sono diverse in qualita' e quantita' da quelle precedentemente prese in carico dalla dogana (come ad esempio, nel caso di riesportazione di merci vincolate al regime di perfezionamento attivo), indicare i relativi dati di scarico nella casella 44, separati da un trattino (-) e preceduti dalla sigla "DS=", nel seguente ordine: a) codice della merce; b) massa netta (Kg.); c) eventuale quantita' espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Se i documenti o le bollette di cui si chiede lo scarico sono piu' di uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo stampato M2 previsto dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982 e successive modificazioni, ed apporre nella casella come estremi identificativi del documento la sigla "M2". Se la dichiarazione concerne merci in arrivo, (art. 201, comma 2, Reg. (CEE) 2454/93), lasciare in bianco la casella in quanto la stessa sara' compilata dalla dogana secondo le modalita' precedentemente indicate subito dopo l'allibramento del documento di scorta nei registri di carico A1, A1bis o A2. Casella 41: Unita' supplementari All'occorrenza, indicare la quantita' delle merci descritte nella casella 31 espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Casella 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni Indicare, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili. Indicare inoltre i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5. Per ciascuno dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione relativa alle merci descritte nella casella 31 e censiti nella base dati TARIC, indicare i seguenti dati, separati da un trattino (-): a) codice del documento; b) codice del paese di emissione; c) anno di emissione; d) identificativo del documento; e) quantita' o identificativo autorizzazione; f) codice unita' di misura; g) deroga alla presentazione; h) presentazione a posteriori. Il codice del documento e le obbligatorieta' delle predette informazioni sono rilevabili dall'interrogazione della base dati Taric. Nei casi in cui il documento da citare non risulti inserito in tale base dati indicare, in luogo del codice del documento la sua denominazione usuale e gli elementi che ne consentano la sua univoca identificazione. Nel caso di dichiarazione di riesportazione, in esito ad un regime di deposito doganale, presentata ad un ufficio diverso dall'ufficio di controllo sul regime di deposito, indicare per intero denominazione e indirizzo dell'ufficio di controllo. Casella 46: Valore statistico Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. Il valore statistico all'esportazione e' costituito dal corrispettivo della cessione determinato ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e deve comprendere le spese di trasporto e assicurazione soltanto fino al luogo di uscita dall'Italia (valore franco confine italiano). Per le merci riesportate a seguito di perfezionamento, il valore statistico e' stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte in Italia. Casella 47: Calcolo delle imposizioni Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne: a) il codice del tributo; b) la base imponibile; c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare; d) l'importo del tributo; e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata. L'indicazione della base imponibile nella presente casella costituisce elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l'errata o infedele indicazione della base imponibile costituisce errata o infedele dichiarazione della stessa. Le aliquote dei tributi "ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno "%". Il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di Euro, va comunque arrotondato ad un centesimo di euro. Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non e' necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare. Casella 48: Dilazione di pagamento Indicare il numero del conto di debito e/o garanzia, assegnato dall'ufficio di garanzia, nel quale debbono essere iscritti i diritti dovuti a titolo definitivo e quelli da garantire. Casella 49: Identificazione del deposito Riportare in sequenza i codici indicanti nell'ordine: a) tipologia del deposito; b) identificativo del deposito; c) carattere di controllo (CIN); d) codice del Paese che ha autorizzato il deposito; e) codice ufficio di controllo, nel caso in cui l'ufficio di controllo e' diverso da quello di vincolo. Il codice del magazzino e' attribuito dal Direttore Regionale competente per territorio con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'Agenzia delle Dogane. Casella 50: Obbligato principale Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare il cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale, e l'indirizzo completo dell'obbligato principale, nonche' il codice identificativo (codice fiscale/numero di partita IVA o altro codice) attribuitogli dall'autorita' competente, preceduto dal codice identificativo del Paese. Se ricorre il caso, aggiungere il cognome e il nome del rappresentante abilitato che firma per l'obbligato principale. L'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato all'ufficio di partenza. Casella 51: Uffici di passaggio previsti (e Paesi) Indicare il codice dell'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunita' dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunita' e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunita' e l'ufficio di entrata attraverso il quale rientra in quest'ultima. I codici degli uffici di passaggio figurano sul sito web della Commissione all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/it/csrdquer.htm. Casella n. 52. Garanzia Indicare il tipo di garanzia o di esonero dalla garanzia utilizzato per l'operazione considerata e, se necessario, il numero del certificato di garanzia globale o di esonero dalla garanzia o il numero del titolo di garanzia isolata e l'ufficio di garanzia. Se la garanzia globale, l'esonero dalla garanzia o la garanzia isolata non sono valide per tutti i paesi EFTA, aggiungere dopo "non valida per" il paese o i paesi EFTA, utilizzando i codici Paese. Casella 53: Ufficio di destinazione (e Paese) Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per concludere l'operazione di transito comunitario. I codici degli uffici di destinazione figurano sul sito web della Commissione all'indirizzo: . Casella 54: Luogo, data e firma del dichiarante/rappresentante Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione. Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta del dichiarante (esportatore/speditore) o del suo rappresentante deve figurare sull'esemplare n. 1 destinato all'ufficio di esportazione/spedizione. Se la persona interessata e' una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma e al nome e cognome, la qualifica. 3) Formalita' durante il trasporto Premessa Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione, puo' accadere che si renda necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari nn. 4 e 5 che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che cio' si rende necessario. Queste menzioni possono essere annotate a mano, in modo leggibile e con inchiostro indelebile. Casella 55: Trasbordi Le prime tre righe della casella devono essere compilate dal trasportatore quando, durante l'operazione considerata, le merci in causa vengono trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro. La casella e' predisposta per l'annotazione di due trasbordi. Si ricorda che in caso di trasbordo il trasportatore deve contattare le autorita' competenti, particolarmente quando risulta necessario apporre nuovi sigilli, ed anche per far apporre i relativi visti nella corrispondente casella F. Qualora il servizio delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve comunque apporre nella casella 55 le necessarie annotazioni ed informare, ai fini del visto, il successivo ufficio doganale al quale le merci debbono essere presentate. Casella 56: Altri incidenti durante il trasporto La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario. Inoltre, qualora le merci siano state caricate su semirimorchio, e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che ci siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella la targa e la nazionalita' del nuovo veicolo trattore. In tal caso, il visto delle autorita' competenti non e' necessario. 4) Formalita' a destinazione/importazione Casella 1: Dichiarazione Nella prima sottocasella indicare il codice del tipo di formulario utilizzato. Nella seconda sottocasella indicare il codice corrispondente al tipo di dichiarazione. La terza sottocasella non deve essere compilata. Casella 2: Speditore/Esportatore Indicare le generalita' del fornitore estero: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo. Casella 3: Formulari Indicare a sinistra il numero d'ordine del formulario e a destra il numero totale dei formulari (fondamentale + complementari) di cui si compone la dichiarazione. Qualora, in luogo dei formulari ad 8 esemplari, vengano utilizzati due formulari a 4 esemplari, questi ultimi sono da considerare un solo formulario. Se la dichiarazione concerne un solo singolo, non occorre compilare questa casella essendo sufficiente indicare la cifra 1 nella casella 5. Casella 5: Articoli Indicare il numero totale dei singoli (articoli) oggetto della dichiarazione e descritti in tutti i formulari (fondamentale + complementari) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle 31 da compilare. Casella 6: Totale dei colli Indicare il numero totale dei colli componenti la spedizione di cui trattasi. Casella 7: Numero di riferimento Indicare il numero di riferimento assegnato dall'operatore interessato alla spedizione di cui trattasi. Casella 8: Destinatario Indicare le generalita' dell'importatore: cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo. Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare il codice fiscale dell'importatore, preceduto dal codice "IT". Nel caso di operazioni, non rientranti nell'esercizio di attivita' di impresa, arti o professioni, effettuate da soggetti non residenti in Italia e' consentita l'indicazione del codice "0" preceduto dal codice del Paese di residenza. I soggetti I.V.A. residenti devono indicare, in luogo del codice fiscale, il numero di partita I.V.A. loro attribuito a norma dell'art. 35, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. I soggetti IVA residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta possono operare senza la necessita' di nominare un rappresentante fiscale in Italia, indicando il numero di partita IVA attribuito a norma dell'art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Nel caso di operazioni nelle quali intervengono piu' soggetti, indicare uno dei seguenti particolari codici in corrispondenza dello spazio a destra della lettera N.: . "7" nel caso di dichiarazione che prevede l'utilizzo del conto di debito della casa di spedizione da parte di un doganalista; Indicare inoltre nella casella 14 il codice identificativo del doganalista iscritto all'albo e nella casella 44, nell'ordine, il codice fiscale/partita IVA della casa di spedizioni e il codice fiscale/partita IVA del soggetto per conto del quale l'operazione viene compiuta; Resta fermo che devono essere indicate le generalita' (cognome e nome, ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo) dei due soggetti menzionati; . "8" nel caso di dichiarazione da parte di detentori della merce in qualita' di raggruppatori per conto di piu' soggetti diversi. Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del raggruppatore. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei proprietari delle merci nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: nell'intestazione gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione, come prescritto per gli esemplari complementari; per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA del proprietario delle merci ed il controvalore in euro del prezzo fatturato; . "9" nel caso di dichiarazione per conto dell'importatore da parte di altri soggetti intervenuti nella transazione commerciale (contestatari). Tale codice puo' essere utilizzato esclusivamente per i regimi di importazione definitiva. Indicare inoltre nella casella 44 il codice fiscale/partita IVA del soggetto che presenta le merci in dogana. Alla dichiarazione deve essere allegata la distinta dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale nella quale debbono essere elencati, nell'ordine i seguenti elementi: gli estremi identificativi del raggruppatore ed il numero di riferimento della spedizione e per ciascuna riga il numero dell'articolo, il codice fiscale/partita IVA dei soggetti intervenuti nella transazione commerciale ed il controvalore in euro del prezzo fatturato. Casella 12: Elementi di valore Indicare la somma algebrica espressa in euro (riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero) tra: . le spese di consegna sostenute fino al luogo di introduzione nel territorio doganale italiano non comprese nel prezzo di fattura (in positivo); . e le spese di consegna sostenute dal luogo di introduzione nel territorio doganale italiano fino al luogo di destinazione, comprese nel prezzo di fattura (in negativo). L'importo risultante, se negativo, deve essere preceduto dal segno "meno" (-). Casella 14: Dichiarante/ Rappresentante Indicare il cognome e il nome ovvero ditta, denominazione o ragione sociale, e indirizzo completo del rappresentante in dogana dell'importatore preceduto dal codice "(2)" nel caso di rappresentanza diretta o il codice "(3)" nel caso di rappresentanza indiretta. Nello spazio in alto, a destra della lettera 'N.' riportare l'identificativo del rappresentante in dogana (codice fiscale/partita IVA o l'identificativo dello spedizioniere iscritto all'albo) preceduto dal codice del Paese che ha rilasciato il predetto identificativo. Fermo restando il disposto dell'art. 2, secondo comma, del D.M. 23 marzo 1983 (G.U. n. 83 del 25-3-1983), l'obbligo dell'indicazione del codice identificativo e' esteso ai doganalisti non iscritti all'Albo professionale. Il codice e' assegnato dal Direttore Regionale competente per territorio. Nel caso di operazioni curate dai doganalisti coadiutori di cui all'art. 42 del T.U.L.D., nella casella in questione devono sempre figurare il cognome e il nome nonche' il codice identificativo del doganalista iscritto all'Albo, sotto la cui direzione sono posti i suddetti coadiutori. In caso in cui il dichiarante coincida con l'importatore inserire il codice '(1)' seguito dalla dicitura "destinatario". Casella 15: Paese di esportazione/spedizione Indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono state esportate. Nella casella 15a riportare il codice corrispondente a tali Paesi. La casella 15b non va compilata. Casella 17: Paese di destinazione Indicare la denominazione del Paese (Stato membro o San Marino) di destinazione finale delle merci, come noto al momento in cui sono espletate le formalita' d'importazione. Nella casella 17a riportare il codice corrispondente a tale Paese (Stato membro o San Marino). Se lo Stato membro di destinazione e' l'Italia, nella casella 17b indicare il codice della provincia di destinazione delle merci. Casella 18: Identita' e nazionalita' del mezzo di trasporto all'arrivo Indicare i dati identificativi del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalita' di importazione. Se ci si avvale di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio. I dati identificativi da indicare sono: . il nome dell'imbarcazione, nel caso di trasporto via mare o per via navigabile interna; . il numero e data del volo o numero di immatricolazione dell'aeromobile (in caso di mancanza del numero del volo), nel caso di trasporto aereo; . la targa di immatricolazione del veicolo, nel caso di trasporto su strada. La casella non va compilata nel caso di spedizione a mezzo posta o istallazioni fisse di trasporto. Casella 19: Contenitori (Ctr) Se al momento dell'entrata nella Comunita' le merci erano trasportate in containers, indicare il codice "1"; in caso contrario, indicare il codice "0". I dati di identificazione dei contenitori vanno riportati nella casella 31. Casella 20: Condizioni di consegna Riportare nella prima suddivisione il codice delle condizioni di consegna pattuite fra le parti interessate e nella seconda suddivisione il luogo convenuto; nella terza suddivisione precisare se detto luogo si trova nel territorio doganale italiano (codice "1"), nel territorio di un altro Stato membro della Comunita' Europea (codice "2") o fuori della Comunita' (codice "3"). Casella 21: Identita' e nazionalita' del mezzo di trasporto attivo alla frontiera Indicare, nello spazio a destra, la nazionalita' del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunita', conosciuta al momento dell'espletamento delle formalita', utilizzando il codice Paese. Nel caso di trasporto combinato o quando le merci sono caricate su piu' mezzi di trasporto, s'intende per mezzo di trasporto attivo quello che assicura la movimentazione del tutto (ad esempio: nel caso di autoveicolo caricato su nave marittima, il mezzo di trasporto attivo e' la nave; nel caso di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo e' la motrice). La casella non va compilata nel caso di spedizioni a mezzo posta o di trasporti per ferrovia o mediante installazioni fisse di trasporto. Casella 22: Moneta di fatturazione e importo fattura Nella prima suddivisione indicare il codice della moneta di fatturazione adottando il codice delle monete. Nella seconda suddivisione indicare l'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate. Se quest'ultimo e' espresso in euro riportare le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. Casella 23: Tasso di cambio Se l'importo e' espresso in valuta diversa dall'euro, indicare il tasso di cambio doganale in vigore per la moneta di fatturazione. Casella 24: Natura della transazione Indicare il codice corrispondente alla natura della transazione (nella prima e nella seconda suddivisione vanno rispettivamente indicate la prima e la seconda cifra del relativo codice). Casella 25: Modo di trasporto fino alla frontiera Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto utilizzato per l'introduzione delle merci nella Comunita'. Casella 26: Modo di trasporto interno Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con le quali le merci arrivano o sono arrivate nel luogo di destinazione. La casella non va compilata nel caso in cui le formalita' di importazione sono espletate nel luogo di entrata nella Comunita' e nel caso di dichiarazioni di vincolo delle merci al regime di deposito doganale. Casella 29: Ufficio d'entrata Indicare gli elementi identificativi dell'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunita'. Gli elementi identificativi sono il codice del Paese seguito dalla denominazione dell'ufficio di entrata, nel caso in cui lo stesso sia situato nel territorio doganale di un altro Stato Membro; in caso contrario indicare il codice IT seguito dal codice dell'ufficio di entrata. Casella 30: Localizzazione delle merci Nel caso di operazioni in procedura ordinaria di accertamento indicare il codice "D", nel caso in cui il luogo dove le merci possono essere esaminate e' situato negli spazi doganali, e il codice "F" nel caso in cui il luogo e' situato fuori dal circuito doganale. Casella 31: Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - numero(i) contenitore(i) - quantita' e natura Indicare marche, numeri, quantita' (in cifre) e il codice identificativo della natura dei colli, oppure, per le merci non imballate, il numero dei pezzi (in cifre), nonche' la descrizione delle merci. Le merci devono essere descritte secondo la loro denominazione tariffaria oppure secondo la loro denominazione commerciale usuale. Salvo il caso di dichiarazione di vincolo di merci al regime del deposito doganale di tipo A, B, C, E o F, tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (imposta sul valore aggiunto, accise, ecc.). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno anche indicati i dati di identificazione dei medesimi. Casella 32: Numero dell'articolo Indicare il numero d'ordine del singolo (articolo) in questione. Casella 33: Codice delle merci Indicare il numero di codice corrispondente alle merci descritte nella casella 31, tenendo presente quanto segue: a) nella prima suddivisione vanno indicate le 8 cifre del codice di nomenclatura comunitaria combinata; b) nella seconda suddivisione vanno indicate le 2 cifre del codice TARIC; c) nella terza suddivisione va indicato, ove richiesto, il primo codice addizionale; d) nella quarta suddivisione va indicato, ove richiesto, il secondo codice addizionale; e) nella quinta suddivisione va indicato, ove richiesto, il terzo codice addizionale. Casella 34: Codice Paese d'origine Nella casella 34a indicare il codice del Paese di origine delle merci descritte nella casella 31. La casella 34b non deve essere utilizzata. Casella 35: Massa lorda (Kg.) Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa lorda la massa complessiva delle merci e dei suoi imballaggi, esclusi i mezzi di trasporto e i contenitori. Quando la massa lorda e' superiore a 1 kg e comporta una frazione di unita' (kg), si procede al seguente arrotondamento: . da 0,001 a 0,499: arrotondamento all'unita' inferiore (kg), . da 0,500 a 0,999: arrotondamento all'unita' superiore (kg). Se la massa lorda e' inferiore a 1 kg, indicare la cifra "0" (zero), seguita dal carattere "." (punto) e dalle tre cifre decimali corrispondenti alla massa espressa in grammi. Casella 36: Preferenze Indicare il codice corrispondente all'eventuale trattamento daziario preferenziale richiesto per le merci descritte nella casella 31. Tale casella deve essere compilata nel caso di dichiarazione di immissione in libera pratica e nei casi espressamente previsti dalla normativa comunitaria. Casella 37: Regime Nella suddivisione sinistra indicare il codice corrispondente al regime doganale per il quale le merci descritte nella casella 31 sono dichiarate nonche' il codice corrispondente al regime precedente (2 + 2 = 4 cifre di seguito). Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci oggetto della dichiarazione sono vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto. Qualora il regime precedente sia un regime di deposito, di ammissione temporanea o nel caso di merci provenienti da zona franca, il codice afferente a questi regimi deve essere utilizzato soltanto quando le merci non sono state poste in precedenza sotto un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale). In tali casi il codice del regime precedente da indicare e' quello afferente ad uno di questi regimi. Se non esiste alcun regime precedente indicare al posto del codice in questione il codice "00". Nella suddivisione destra indicare il codice della particolare procedura o regime comunitario cui si intendono sottoporre le merci o il codice "0" nel caso in cui non si intendano sottoporre le merci a nessuna particolare procedura/regime. Casella 38: Massa netta (Kg.) Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. S'intende per massa netta la massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi. Casella 39: Contingenti Se ricorre il caso, indicare il codice relativo al tipo di contingente. Casella 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente Indicare gli estremi del documento o bolletta doganale cui sono eventualmente vincolate le merci descritte nella casella 31, nel seguente ordine e separati da un trattino (-): a) tipo di documento; b) natura del documento; c) estremi identificativi del documento. Se le merci oggetto della dichiarazione sono diverse in qualita' e quantita' da quelle precedentemente prese in carico dalla dogana (come ad esempio, nel caso di reimportazione di merci vincolate al regime di perfezionamento passivo), indicare i relativi dati di scarico nella casella 44, separati da un trattino (-) e preceduti dalla sigla "DS=", nel seguente ordine: a) codice della merce; b) massa netta (Kg.); c) eventuale quantita' espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Se i documenti o le bollette di cui si chiede lo scarico sono piu' di uno, compilare ed allegare alla dichiarazione lo stampato M2 previsto dalle Istruzioni per il funzionamento meccanografico degli uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982 e successive modificazioni, ed apporre nella casella come estremi identificativi del documento la sigla "M2". Se la dichiarazione concerne merci in arrivo, (art. 201, comma 2, Reg. (CEE) 2454/93), lasciare in bianco la casella in quanto la stessa sara' compilata dalla dogana secondo le modalita' precedentemente indicate subito dopo l'allibramento del documento di scorta nei registri di carico A1, A1bis o A2. Casella 41: Unita' supplementari All'occorrenza, indicare la quantita' delle merci descritte nella casella 31 espressa nell'unita' di misura supplementare prevista nella tariffa doganale. Casella 42: Prezzo dell'articolo Indicare il prezzo, in euro, delle merci descritte nella casella 31, riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. La somma dei prezzi di tutti i singoli (articoli) di una dichiarazione deve essere uguale al controvalore in euro dell'importo indicato nella casella 22. Casella 43: Metodo di valutazione Indicare utilizzando i relativi codici il metodo di valutazione impiegato. Casella 44: Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni Indicare, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili. Indicare inoltre i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, eventualmente, gli esemplari di controllo T5. Per ciascuno dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione relativa alle merci descritte nella casella 31 e censiti nella base dati TARIC, indicare i seguenti dati, separati da un trattino (-): a) codice del documento; b) codice del paese di emissione; c) anno di emissione; d) identificativo del documento; e) quantita' o identificativo autorizzazione; f) codice unita' di misura; g) deroga alla presentazione; h) presentazione a posteriori. Il codice del documento e le obbligatorieta' delle predette informazioni sono rilevabili dall'interrogazione della base dati Taric. Nei casi in cui il documento da citare non risulti inserito in tale base dati indicare, in luogo del codice del documento la sua denominazione usuale e gli elementi che ne consentano la sua univoca identificazione. Casella 45: Aggiustamento Indicare, preceduto dal segno "meno" (-), se negativo, l'importo dei correttivi, diversi dalle spese di consegna da applicare al prezzo dell'articolo per la determinazione del suo valore. La somma dei valori statistici di tutti i singoli (articoli) di una dichiarazione deve essere uguale alla somma algebrica dei relativi prezzi piu' la somma degli aggiustamenti, piu' l'importo indicato nella casella 12. Casella 46: Valore statistico Indicare il valore statistico espresso in euro, delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme comunitarie in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero. Il valore statistico all'importazione e' costituito dal valore determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare delle spese di consegna (trasporto, assicurazione e altre) fino al luogo di introduzione in Italia (valore franco confine italiano). Per le merci reimportate a seguito di un'operazione di perfezionamento passivo, il valore statistico e' stabilito come se tali merci fossero state interamente prodotte all'estero. Casella 47: Calcolo delle imposizioni Per ciascun tributo applicabile alle merci descritte nella casella 31 (da pagare a titolo definitivo o da garantire) indicare nelle apposite colonne: a) il codice del tributo; b) la base imponibile; c) l'aliquota o il diritto unitario da applicare; d) l'importo del tributo; e) il codice corrispondente al modo di pagamento richiesto ovvero, per i tributi da garantire, al tipo di cauzione prestata. L'indicazione della base imponibile nella presente casella costituisce elemento determinante della dichiarazione ad ogni effetto previsto dalle norme concernenti il relativo tributo. Pertanto, l'errata o infedele indicazione della base imponibile costituisce errata o infedele dichiarazione della stessa. Le aliquote dei tributi "ad valorem" vanno sempre indicate in misura percentuale e contraddistinte dal segno "%". Il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di euro, va comunque arrotondato ad un centesimo di euro. Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non e' necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare. Se la dichiarazione concerne merci non comunitarie esenti da dazio o delle quali non e' prescritta la tassazione "ad valorem", nella presente casella dev'essere comunque indicato il valore in dogana per i fini previsti dalle vigenti disposizioni, preceduto dal codice del dazio TDC e seguito dall'aliquota "0%". Del pari, anche nel caso di operazioni non soggette ad IVA, nella presente casella deve essere comunque indicato il valore determinato ai sensi dell'art. 69, primo comma, del D.P.R. 633/1972, preceduto dal codice dell'IVA all'importazione e seguito dall'aliquota "0%". I soggetti ammessi al beneficio di cui agli art. 8, lett. c) e 68 del DPR n. 633/72 devono indicare la liquidazione dell'importo dell'IVA dovuta all'importazione (cod. tributo 405), seguita dalla liquidazione dell'importo, preceduto dal segno "meno" (-), dell'IVA da portare in detrazione (cod. tributo 406). I soggetti ammessi al beneficio di cui agli artt. 10, lett. b), 68 lettera g-bis) e 70 del DPR n. 633/72 devono indicare la liquidazione dell'importo dell'IVA dovuta all'importazione (cod. tributo 405), seguita dalla liquidazione dell'importo, preceduto dal segno "meno" (-), dell'IVA da portare in detrazione (cod. tributo 407). Nell'ultima riga riportare il totale dei tributi applicabili (sia da pagare che da garantire) alle merci descritte nella casella 31. Qualora coesistano tributi da pagare a titolo definitivo e tributi da garantire, quelli da pagare debbono precedere quelli da garantire e debbono essere seguiti dal relativo subtotale. Nel caso di uso di formulari complementari, l'indicazione del subtotale dei tributi da pagare non e' necessaria essendo sufficiente l'indicazione dello stesso nel riepilogo prescritto nell'ultimo formulario complementare. Casella 48: Dilazione di pagamento Indicare il numero del conto di debito e/o garanzia, assegnato dall'ufficio di garanzia, nel quale debbono essere iscritti i diritti dovuti a titolo definitivo e quelli da garantire. Casella 49: Identificazione del deposito Riportare in sequenza i codici indicanti nell'ordine: a) tipologia del deposito; b) identificativo del deposito; c) carattere di controllo (CIN); d) codice del Paese che ha autorizzato il deposito; e) codice ufficio di controllo, nel caso in cui l'ufficio di controllo e' diverso da quello di vincolo. Il codice del magazzino e' attribuito dal Direttore regionale competente per territorio con l'osservanza dei criteri stabiliti dall'Agenzia delle Dogane. Casella 54: Luogo, data e firma del dichiarante/rappresentante Indicare il luogo e la data di compilazione della dichiarazione. Fatte salve le disposizioni particolari eventualmente adottate in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta del dichiarante (importatore) o del suo rappresentante deve figurare sull'esemplare n. 6 destinato all'ufficio di importazione. 5) Istruzioni relative all'utilizzo dei formulari complementari I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione concerne piu' singoli (articoli). Essi devono essere presentati congiuntamente ad un formulario fondamentale. Le istruzioni di cui ai precedenti sezioni 2 e 4 si applicano anche ai formulari complementari. Tuttavia: - la prima suddivisione della casella n.1 deve contenere la sigla "IM/c", "EX/c" o "EU/c" (o eventualmente "CO/c"); questa suddivisione non deve contenere alcuna sigla se: - il formulario e' utilizzato ai soli fini del transito comunitario, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T1bis", "T2bis", "T2Fbis o T2Smbis", a seconda del regime di transito comunitario applicabile alle merci in questione; - il formulario e' utilizzato ai soli fini della giustificazione del carattere comunitario delle merci, nel qual caso occorre indicare nella terza suddivisione la sigla "T2Lbis", "T2LF bis o T2LSMbis", a seconda della posizione delle merci in questione; - nella casella 2 o 8 e' sufficiente indicare soltanto il codice fiscale/numero di partita I.V.A. ed cognome e il nome, ovvero la ditta, la denominazione o ragione sociale dell'interessato; nella medesima casella deve essere altresi' riportato il numero di riferimento indicato nella casella 7 del formulario fondamentale; - nell'ultimo formulario complementare utilizzato, deve essere effettuato, nell'apposito spazio della casella 47, il riepilogo finale dei tributi applicabili (da pagare a titolo definitivo o da garantire) con l'indicazione, nella riga contrassegnata dalla sigla "T.G.", del totale generale degli stessi. Il riepilogo dei tributi da pagare a titolo definitivo, ed il relativo subtotale, debbono precedere il riepilogo di quelli da garantire. Le caselle da 31 a 46 non utilizzate devono essere annullate in modo da impedirne qualsiasi ulteriore impiego. ALLEGATO I Nella tabella che segue sono indicati quali dati, scritti nelle singole caselle dell'esemplare 1, debbono apparire, per ricalco, nelle corrispondenti caselle degli esemplari sottostanti; in caso affermativo, tali ultime caselle sono state contrassegnate con una " X ". Le caselle degli esemplari sottostanti che non debbono riportare i dati presenti nell'esemplare 1 (non contrassegnate con una " X " nella seguente tabella) debbono essere desensibilizzate per evitare che vi figurino, per ricalco, i dati stessi. TABELLA (vedi documento in formato PDF) (1) In nessun caso si puo' chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle, nell'esemplare n. 5 a fini di transito comunitario. (2) A scelta dello stato membro di esportazione, entro tali limiti. ALLEGATO II Nella tabella che segue sono indicati quali dati, scritti nelle singole caselle dell'esemplare 1/6, debbono apparire, per ricalco, nelle corrispondenti caselle degli esemplari sottostanti; in caso affermativo, tali ultime caselle sono state contrassegnate con una " X ". Le caselle degli esemplari sottostanti che non debbono riportare i dati presenti nell'esemplare 1/6 (non contrassegnate con una "X" nella seguente tabella) debbono essere desensibilizzate per evitare che vi figurino, per ricalco, i dati stessi. TABELLA (Vedi documento in formato PDF) (1) A scelta dello stato membro d'importazione, entro tali limiti. * * * * * * ALLEGATO 2 (Vedi documento in formato PDF)