Circolare 52 del 28.12.06

OGGETTO Procedure di domiciliazione. Integrazione delle autorizzazioni con lo status di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR". Istruzioni operative.

TESTO PREMESSA Sono pervenute a questa Area Centrale numerose richieste da parte degli operatori economici finalizzate a conoscere le modalita' da seguire al fine di far includere nell'ambito di una autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p. 1 lett. c) del Reg. (CEE) 2913/92, anche la figura del "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" introdotta con il Reg. (CE) 883/2005 della Commissione del 10 giugno 2005 e oggetto della circolare 37/D del 29 settembre 2005. Al riguardo, a seguito di una attenta disamina della questione anche sotto il profilo operativo, questa Amministrazione ritiene che l'autorizzazione alla figura di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" possa essere concessa solo in presenza di almeno una delle seguenti semplificazioni comunitarie che consentano al beneficiario: a) di vincolare la merce in arrivo ad un regime doganale sospensivo o definitivo in "entrata" con la procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, p.1, lett c) del Reg. (CEE) 2913/92; b) di vincolare la merce al regime di transito comunitario semplificato purche' cio' avvenga con lo status di "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario" di cui all'art. 398 e segg. del Reg. (CEE) 2454/93. Si fa presente, quale condizione essenziale, che i luoghi presso cui il soggetto intende ricevere le merci trasportate in regime TIR ed i luoghi presso cui avviene il vincolo ai regimi doganali con le semplificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono necessariamente coincidere. In assenza di tale condizione non puo' procedersi al rilascio delle autorizzazioni in parola. Prima di passare all'illustrazione delle procedure da seguire ed agli adempimenti da osservare, appare opportuno premettere che: 1) come gia' specificato nella circolare n. 37/D del 29 settembre 2005, "in nessun caso al destinatario autorizzato puo' essere concesso di apporre annotazioni e timbri sui carnet TIR per conto della dogana di destinazione in quanto cio' comporterebbe l'automatica decadenza della garanzia fornita dall'ente garante nazionale (Unioncamere)"; 2) il possesso dell'autorizzazione alla procedura domiciliata e/o di "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario" non esonera dal rispetto delle disposizioni impartite dal citato Reg. (CE) 883/2005; 3) come gia' chiarito per la procedura semplificata particolare del transito di cui all'art. 76, p.4 del citato Reg. (CEE) 2913/92 (cfr. circ. 61/D del 22 ottobre 2004), anche nel caso del riconoscimento dello status di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", l'inclusione del suddetto riconoscimento nell'ambito di una delle semplificazioni di cui ai precedenti punti a) e b), ha esclusivamente la finalita' di semplificare la procedura autorizzatoria, ma non ha carattere derogatorio alle norme che disciplinano il particolare status. Cio' premesso, si dettano nei paragrafi che seguono le modalita' operative da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni della specie e per l'utilizzo delle stesse. 1. MODALITA' OPERATIVE - Svolgimento dell'istruttoria 1.1. Presentazione dell'istanza L'autorizzazione a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" di cui al Reg. (CE) 883/2005 ed alla circolare 37/D del 29.9.2005, e' rilasciata su istanza di parte dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane/Circoscrizione doganale competente per il luogo presso cui l'operatore ha la propria sede legale. Il soggetto istante, gia' titolare della procedura di domiciliazione o dello status di speditore autorizzato per il regime di transito, dovra' quindi richiedere l'integrazione dell'autorizzazione in godimento con la nuova autorizzazione di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" al predetto Ufficio delle Dogane/Circoscrizione doganale. L'istanza (fac-simile di cui all'allegato 1) deve contenere espressa dichiarazione con cui il richiedente attesta di possedere i requisiti di cui al par. 2 dell'art. 454 bis del Reg. (CEE) 2454/93. L'Ufficio delle Dogane/Circoscrizione doganale competente comunica il rilascio dell'autorizzazione in parola alla Direzione Regionale che ha rilasciato l'autorizzazione al beneficio della procedura di domiciliazione o per lo status di speditore autorizzato nel regime del transito, affinche' la stessa provveda, tramite la specifica funzionalita' di AIDA, ad integrare formalmente tali autorizzazioni con l'autorizzazione a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR". 1.2. Accertamento dei requisiti A seguito della presentazione dell'istanza di cui al precedente paragrafo, l'Ufficio doganale competente dovra' valutare la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla vigente normativa in materia di procedure di domiciliazione, nonche' dei requisiti indicati all'art. 454 bis del Reg. (CEE) 2454/93 ed illustrati nella citata circolare 37/D. Il requisito di cui alla lettera c) del citato art. 454 bis, relativo alle infrazioni gravi e reiterate, andra' verificato nuovamente da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria ed il rilascio dell'autorizzazione a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dal rilascio della autorizzazione alla procedura domiciliata o alla procedura semplificata particolare di transito. Inoltre, tra l'altro, dovra' essere verificato che i soggetti istanti ricevano regolarmente merci vincolate al regime TIR o che, in base alle informazioni possedute dalle autorita' doganali, gli stessi siano in grado di soddisfare agli obblighi imposti dall'autorizzazione (cfr. paragrafo 2, lett. b), dell'art. 454 bis del citato Reg. (CEE) 2454/93). 1.3. Luoghi Lo status di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" puo' essere concesso solo qualora il medesimo soggetto intenda ricevere merci trasportate in regime TIR negli stessi locali o magazzini autorizzati dall'autorita' doganale quali luoghi di arrivo delle merci in procedura di domiciliazione o indicati nell'autorizzazione a "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario". 1.4. Merci L'operatore, che richiede lo status di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", essendo gia' titolare della procedura di domiciliazione, e' soggetto alle stesse esclusioni circa il tipo di merce che puo' ricevere nei propri locali con la predetta procedura semplificata e che sono elencate, da ultimo, all'articolo 4 della Determinazione 3 agosto 2004. 1.5. Regimi doganali Il rilascio di una autorizzazione a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" e' subordinato al possesso dell'autorizzazione alla procedura domiciliata che consenta al beneficiario di vincolare le proprie merci ad un regime doganale in "entrata" nel territorio comunitario (immissione in libera pratica, introduzione in deposito, ammissione temporanea, perfezionamento attivo). Qualora l'autorizzazione a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR" debba essere concessa ad un operatore in possesso dello status di "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario", l'autorita' doganale deve verificare che, al ricevimento della merce in regime TIR presso il luogo autorizzato, faccia seguito la spedizione della medesima merce in regime di transito e che tutti gli obblighi del caso siano adempiuti. 1.6. Disciplinari di servizio Gli uffici doganali competenti avranno cura di integrare opportunamente i disciplinari di servizio emessi a seguito di rilascio delle autorizzazioni della specie nell'ambito della procedura di domiciliazione o della procedura semplificata di transito con lo status di speditore autorizzato. 1.7. Adempimenti all'arrivo delle merci Si richiama l'attenzione sull'osservanza degli adempimenti previsti a carico dell'Ufficio di destinazione/controllo, a seguito dell'effettuazione da parte del soggetto autorizzato del preavviso (art. 9 del D.M. 548/92 e risoluzione 1/D del 17.3.2003) e dell'avviso (art. 454 ter, p. 1, lett. d) del Reg. (CEE) 2454/93),consistenti nelle annotazioni sul carnet TIR di cui all'art. 454 ter, p. 3 del Reg. (CEE) 2454/93. Non sono ammessi scarichi parziali delle merci trasportate in regime TIR. 2. MODALITA' OPERATIVE SUCCESSIVE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE - Adempimenti a carico del beneficiario 2.1. Preavviso Il soggetto autorizzato, oltre che alla procedura di domiciliazione o allo status di "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario", anche allo status di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", deve, all'atto dell'arrivo delle merci presso i magazzini previamente autorizzati, comunicare tale arrivo ai sensi dell'art. 266 del Reg. (CEE) 2454/93, dell'art. 9 del D.M. 548/92, della risoluzione 1/D del 17.03.2003, nonche' del paragrafo 1, lett. a) e d), dell'art. 454 ter del Reg. (CEE) 2454/93 e della circolare 37/D del 29.09.2005. Lo stesso, ai sensi delle richiamate disposizioni provvede ad inviare, all'atto dell'arrivo delle merci nel magazzino autorizzato, "il preavviso" di cui alla risoluzione 1/D del 17 marzo 2003, nel quale e' anche indicato il numero del carnet TIR di riferimento. 2.2. Iscrizione nei registri contabili. Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata sia in materia di procedure di domiciliazione che in materia di "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", subito dopo l'arrivo delle merci presso i magazzini autorizzati, qualora non vi sia stata manomissione dei sigilli e/o non siano state riscontrate altre irregolarita' sui sigilli stessi, il titolare dell'autorizzazione deve in sequenza: a) iscrivere immediatamente nei registri contabili le merci trasportate in regime TIR e scaricate nei luoghi autorizzati; b) prendere in carico le medesime merci mediante iscrizione nei registri contabili relativi al regime doganale a cui si intende vincolarle. Al fine di collegare le registrazioni di cui sopra, nei predetti registri vanno apposti reciproci riferimenti consistenti nel numero progressivo di iscrizione. Gli Uffici doganali di destinazione/controllo possono, eventualmente, anche prevedere un unico registro contabile purche' nello stesso siano riportati i riferimenti relativi alle merci trasportate in regime TIR e al conseguente regime doganale di vincolo delle merci, in modo tale che sia possibile verificare con facilita' ed in qualsiasi momento l'osservanza degli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b). I registri sono quelli previamente numerati e vidimati dall'Ufficio doganale competente. Si rammenta l'importanza dei suddetti adempimenti in quanto la data di iscrizione nei registri contabili rappresenta la data di termine dell'operazione TIR. Essa, inoltre, deve necessariamente coincidere con la data di vincolo ad un regime doganale (o eventualmente, qualora preventivamente autorizzata, di introduzione nei magazzini di temporanea custodia) rappresentata, a sua volta dall'iscrizione nei registri contabili; da un punto di vista normativo, tale data equivale ad accettazione della dichiarazione doganale di vincolo al regime. 2.3. Invio dell'avviso di cui al paragrafo 1, lett. d) dell'art. 454 ter del Reg. (CEE) 2454/93. Dopo aver adempiuto all'obbligo di cui al precedente punto 2.2, l'operatore provvede ad inviare immediatamente l'avviso di cui al paragrafo 1, lett. d) dell'art. 454 ter del Reg. (CEE) 2454/93. A tal riguardo, il modello allegato alla gia' citata circolare 37/D del 29 settembre 2005 viene adeguato secondo il fac-simile allegato alla presente circolare (allegato 2), da produrre in triplice copia. 2.4. Presentazione del carnet TIR Il soggetto autorizzato si assicura che il carnet TIR sia presentato immediatamente alle autorita' doganali dell'Ufficio di destinazione affinche' siano apposte le necessarie annotazioni come previsto dall'art 454 ter, p. 3 del citato Reg. (CEE) 2454/93 e come chiaramente specificato nella citata circolare 37/D del 29.09.2005. Dopo aver apposto tali annotazioni le autorita' doganali dell'Ufficio di destinazione provvedono a restituire subito il carnet TIR al titolare o al suo rappresentante. 3. DISPOSIZIONI FINALI 3.1. Adeguamento delle autorizzazioni gia' rilasciate. Si coglie l'occasione per ricordare che le autorizzazioni a "Destinatario autorizzato nella Convenzione TIR", rilasciate in data antecedente alla presente circolare, devono essere tempestivamente esaminate ed adeguate alle presenti disposizioni previo accertamento del possesso, in capo al medesimo soggetto, di una autorizzazione alla procedura di domiciliazione o dello status di "speditore autorizzato per il regime di transito comunitario". 3.2. Funzionalita' del sistema AIDA Le funzionalita' relative alle autorizzazioni della fattispecie sono disponibili nel sistema AIDA all'interno dell'applicazione relativa alle "Autorizzazioni" delle procedure domiciliate e semplificate al transito. Le Direzioni regionali sono invitate a dare la massima diffusione alla presente e a garantire la corretta e puntuale osservanza delle disposizioni impartite, avendo cura di segnalare eventuali criticita' applicative. La presente circolare e' stata sottoposta all'esame del Comitato Strategico e di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 7 dicembre 2006. ALLEGATI (Vedi documento in formato PDF)