Risoluzione
124
del 07.11.06
OGGETTO
Istanza di interpello - Articolo 152 del Testo Unico delle Imposte sul
Reddito, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Ambito di applicazione
TESTO Esposizione del quesito L'istante e' un'impresa di assicurazioni costituita in forma societaria secondo le leggi del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con sede legale e principale a... Nel 1992 la societa' istante ha iniziato ad effettuare in Italia operazioni in regime di liberta' di prestazioni di servizi, nominando il rappresentante ai fini del pagamento dell'imposta. Successivamente, dal 1 gennaio 1997, la societa' ha svolto anche l'attivita' in regime di liberta' di stabilimento, istituendo a tal fine una sede secondaria con rappresentanza stabile e dichiarando l'inizio dell'attivita' mediante stabile organizzazione. In ragione del mutato contesto produttivo, tuttavia, l'istante ha deciso di limitare l'operativita' nel territorio italiano esclusivamente all'attivita' svolta in regime di liberta' di prestazioni di servizi, cessando quindi quella operata in regime di liberta' di stabilimento. Pertanto, la societa' interpellante deliberera' la cessazione della sede secondaria con relativa cancellazione dal Registro delle Imprese di ... e, contestualmente, la revoca dei poteri al rappresentante generale. Posto che, al momento della suddetta cancellazione della sede secondaria non tutti i sinistri risulteranno liquidati e pagati e non saranno ancora noti gli esiti dell'azione di surrogazione nei confronti dei terzi responsabili dei sinistri, sara' necessario liquidare la stabile organizzazione mantenendo il libro giornale e il libro degli inventari, con l'obbligo di presentare le dichiarazioni ai fini dell'IRAP, dell'IRES e dell'IVA. Al riguardo la societa' istante chiede alla scrivente: - se gli utili d'impresa derivanti dalla residua attivita' di prestazione di servizi siano attribuibili, ai fini dell'IRES e dell'IRAP, alla stabile organizzazione in liquidazione o, piu' in generale, se siano comunque imponibili ai fini delle sopra citate imposte. Si domanda inoltre se, qualora tali utili non concorressero alla formazione dell'IRAP e dell'IRES, gli stessi debbano essere oggetto di distinta rilevazione nella contabilita' della stabile organizzazione in liquidazione; - se, relativamente ai premi non ancora incassati al momento della cessazione, gli adempimenti riguardanti l'assolvimento dell'imposta sulle assicurazioni devono essere svolte dal rappresentante fiscale a suo tempo nominato ovvero dal contraente; - quale sia la norma che, ad oggi, regoli la territorialita' dell'imposta sulle assicurazioni, stante l'abrogazione del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. Soluzione prospettata dal contribuente istante Con riguardo al primo dei quesiti sopra esposti, l'istante e' dell'opinione che i fatti di gestione attinenti l'attivita' di assicurazione esercitata in regime di liberta' di prestazione di servizi non determinano proventi e oneri concorrenti alla formazione del reddito d'impresa ai fini dell'IRES e dell'IRAP, oltre a non dover essere oggetto di rilevazione nella contabilita' della stabile organizzazione in liquidazione. Relativamente al secondo quesito prospettato, l'istante e' dell'avviso che le rate di premio incassate successivamente alla cessazione della rappresentanza generale devono essere oggetto di denuncia da parte del rappresentante fiscale, il quale provvedera' anche al versamento dell'imposta sulle assicurazioni ad esse afferente. Per quel che concerne il terzo quesito, l'istante ritiene che la territorialita' ai fini dell'imposta sulle assicurazioni sia comunque disciplinata dall'articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, rimanendo comunque salva l'applicazione diretta del combinato disposto degli articoli 46, paragrafo 2, della Direttiva 92/49/CEE, e dell'articolo 2, lettera d), della Direttiva 88/357/CEE. Risposta dell'Agenzia delle Entrate al contribuente istante L'attivita' in regime di liberta' di prestazioni di servizi operata nel territorio dello Stato da un'impresa avente sede legale in un altro Stato membro e' disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In particolare, il comma 4 di tale articolo recita che "Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non puo' avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa". La richiamata normativa stabilisce, con riferimento al settore assicurativo, le condizioni in presenza delle quali una societa' puo' agire in un ordinamento giuridico (c.d. Stato membro della prestazione) diverso da quello di costituzione (c.d. Stato membro d'origine). In linea generale, il regime di libera prestazione di servizi si distingue dal regime di stabilimento per la circostanza che l'attivita' assicurativa viene esercitata senza avvalersi di una stabile organizzazione nello Stato membro della prestazione. In altri termini, l'impresa si limita a prestare servizi assicurativi in uno Stato membro diverso da quello di origine, in assenza di una installazione duratura nel paese ospitante. La distinzione trae origine dal Trattato CE il quale dispone, all'articolo 50, comma 3, che, nei casi in cui il prestatore di un servizio si sposti in un altro Stato membro, egli puo' - per l'esecuzione della prestazione - esercitare "a titolo temporaneo" la sua attivita' nel paese ove la prestazione e' fornita. In proposito, tuttavia, la Corte di Giustizia ha precisato che le attivita' consistenti nel fornire in modo duraturo prestazioni di servizi dallo Stato membro di origine, senza che cio' comporti alcuno spostamento del prestatore nello Stato membro ospitante, rientrano nel regime della libera prestazione di servizi. Cio' posto, si ritiene che la normativa di settore contenuta nel richiamato articolo 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 non abbia diretto rilievo fiscale e pertanto non puo' escludersi a priori che un'attivita' in regime di libera prestazione di servizi svolta nei termini previsti da tale disposizione sia esercitata in forme e con modalita' tali da integrare, fiscalmente, l'esistenza di una stabile organizzazione. Infatti, al di la' delle disposizioni recate dalla suddetta normativa di settore, le modalita' con cui viene concretamente esercitata l'attivita' assicurativa in regime di libera prestazione di servizi potrebbero essere tali da consentire, in concreto, la configurabilita' ai fini fiscali di una stabile organizzazione nello Stato della prestazione. E' evidente che l'accertamento di tale circostanza investe complessi profili di fatto da appurare in sede di controllo o, su specifica richiesta della societa', nel contesto della procedura di ruling internazionale di cui all'articolo 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326. Essa offre, infatti, la possibilita' di un esame ravvicinato di contratti, procedure e modalita' operative e puo' concludersi con un accordo che stabilisca le condizioni e i limiti di fattibilita' del progetto. Ad ogni modo, qualora le concrete modalita' di esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di libera prestazione di servizi siano tali da non integrare - ai fini fiscali - una stabile organizzazione, la fattispecie in esame configurerebbe pertanto un'ipotesi di trasferimento all'estero di attivita' aziendali. Di conseguenza tale fattispecie comporterebbe, per la stabile organizzazione presente in Italia, il realizzo - sulla base del valore normale - dei componenti del complesso aziendale composto, tra l'altro, dalla lista clienti e dalle competenze e know how propri della struttura esistente. In proposito, si evidenzia che il trasferimento all'estero del citato complesso aziendale decorre dal momento in cui la casa madre inizia ad esercitare in regime di libera prestazione di servizi le attivita' gia' svolte dalla stabile organizzazione, a nulla rilevando che i contratti assicurativi in essere continuino sino alla scadenza ad essere gestiti dalla stabile organizzazione stessa. Relativamente al secondo dei quesiti prospettati, si fa presente che la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, all'articolo 4-bis, comma 4, impone al rappresentante fiscale (che deve essere obbligatoriamente nominato per l'esercizio dell'attivita' in regime di liberta' di prestazioni di servizi) di "tenere un registro, in cui vengono elencati distintamente i contratti assunti dall'impresa in regime di stabilimento e di liberta' di prestazione di servizi". Visto che il comma 3 del medesimo articolo 4-bis afferma che le imprese svolgenti l'attivita' in regime di liberta' di prestazioni di servizi "che dispongono nel territorio della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale", si evince che quanto disposto dal comma 4 e' teso a disciplinare l'ipotesi in cui l'assicuratore estero abbia cessato l'attivita' in regime di stabilimento per iniziare o continuare quella in regime di liberta' di prestazione di servizi. Pertanto, l'obbligo di elencare distintamente i contratti assunti dall'impresa per entrambe le tipologie di attivita' porta a ritenere che sia compito del rappresentante fiscale denunciare le rate di premio riscosse dopo la cessazione dell'attivita' di stabilimento e versarne all'Erario la relativa imposta. Infine, per quel che concerne il terzo dei quesiti prospettati, si ritiene che, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, operata dall'articolo 354 del decreto legislativo n. 209 del 2005, la territorialita' dell'imposta di cui all'articolo 1 della legge n. 1216 del 1961 sia disciplinata da quanto disposto dall'articolo 46, paragrafo 2, della Direttiva n. 92/49/CEE. In tale documento, infatti, si dispone che "...ogni contratto di assicurazione e' sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio e' localizzato...". La definizione del concetto di "stato membro in cui il rischio e' situato" e' fornita dall'articolo 2, lettera d), della Direttiva n. 88/357/CEE, in cui si specifica che per esso si intende: - lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l'assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa. In caso tali beni non coperti dalla medesima polizza assicurativa, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno stato membro costituiscono un rischio situato in tale Stato membro (ad eccezione dei beni in transito commerciale); - lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo; - lo Stato membro in cui il contraente assicurato ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione; - lo Stato membro in cui il contraente assicurato risiede abitualmente, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui e' situato lo stabilimento della persona giuridica al quale si riferisce il contratto, purche' non rientrante nei casi precedentemente descritti. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ... e' resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.