Risoluzione 140 del 14.12.06

OGGETTO Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Rapporto fra regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo e precedente attivita' agricola

TESTO Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stato esposto il seguente QUESITO Il contribuente interpellante svolge l'attivita' di agricoltore ed intende intraprendere, congiuntamente all'attivita' agricola, l'attivita' di intermediazione di macchinari elettromedicali. Al riguardo chiede se sia possibile fruire del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'interpellante ritiene di potersi avvalere, in relazione alla nuova attivita', del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000, in quanto l'attivita' gia' esercitata e' d'impresa agricola e non commerciale, essendo svolta entro i limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lett. b) e c) del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare si rileva l'inammissibilita' dell'interpello. L'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209 dispone che "il contribuente dovra' presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello". Tale presupposto non sussiste nel caso in esame, giacche' l'interpellante ha gia' avviato, dal 1 agosto 2006, l'attivita' di intermediazione di apparecchiature elettromedicali, dichiarando di avvalersi del regime agevolato di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000. Cio' nondimeno, si reputa opportuno esaminare nel merito la questione prospettata, rappresentando qui di seguito un parere che non e' produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ma e' riconducibile all'attivita' di consulenza giuridica illustrata con la circolare n. 99/E del 18 maggio 2000. L'articolo 13, comma 1, della legge n. 388 del 2000 dispone che le persone fisiche che intraprendono un'attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il beneficio e' riconosciuto in presenza di determinate condizioni, dettate dal secondo comma del citato articolo 13. Fra l'altro, la lettera a) richiede che "il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare ". Al riguardo, con la circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 e' stato precisato che "la norma ha lo scopo di incentivare l'intrapresa economica delle persone fisiche, sostenendone lo sforzo nei primi anni di attivita', normalmente caratterizzati da ingenti costi iniziali e da un ridotto volume d'affari". Il carattere della novita' costituisce elemento fondamentale affinche' il contribuente possa fruire del regime agevolato. In particolare, possono avvalersi del regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 "...solo i soggetti che nel triennio precedente quello di inizio della nuova attivita' non abbiano svolto attivita' di lavoro autonomo o di impresa in generale". (Cfr. circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001). A tal proposito, si precisa che il richiamo all'"attivita' di lavoro autonomo o di impresa in generale" deve intendersi riferito all'attivita' produttiva di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 (ex art. 49) o di reddito d'impresa di cui all'articolo 55 (ex art. 53) del TUIR. Tale conclusione appare conforme alle finalita' del citato articolo 13, volto a garantire l'applicazione di un regime agevolato alle persone fisiche che intraprendono una nuova attivita' artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, dei predetti articoli 53 e 55 del TUIR. Conseguentemente, appare logico escludere dal beneficio del regime predetto coloro che nel triennio precedente hanno esercitato un'attivita' produttiva di reddito di lavoro autonomo o d'impresa determinato, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 54 (ex art. 50) o dell'articolo 66 (ex art. 79) del TUIR. Tanto premesso in linea generale, con riguardo alla fattispecie concreta si osserva che l'attivita' agricola esercitata dall'interpellante e' produttiva di reddito agrario "... costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricola su di esso". Producono, invece, reddito d'impresa, gli imprenditori agricoli che superano i limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR. In tali ipotesi, infatti, il reddito prodotto costituisce reddito d'impresa in quanto derivante dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 55 del TUIR. Si ritiene quindi applicabile il regime di cui all'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 ai contribuenti che hanno esercitato nel triennio precedente un'attivita' produttiva solo di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR, nei limiti ivi stabiliti. Ovviamente, ai fini dell'applicazione del regime agevolato, devono sussistere tutti gli altri requisiti richiesti dall'articolo 13 della legge n. 388 del 2000 e dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 14 marzo 2001, concernente le disposizioni di attuazione del predetto articolo 13. La risposta di cui alla presente, sollecitata con interpello presentato alla Direzione regionale del Veneto, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.