Risoluzione 142 del 19.12.06

OGGETTO Istanza di interpello - Art. 3-ter del decreto legge 106 del 2005 - Attivita' di acquacultura - Alfa

TESTO Quesito Il signor Alfa, imprenditore ittico titolare di partita IVA e iscritto al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ha dichiarato di esercitare, ai sensi dell'articolo 45-bis del Codice della Navigazione, attivita' di acquacoltura su aree demaniali marittime. Le aree demaniali marittime sono date in concessione alla cooperativa Beta a.r.l. di Beta di ..... con licenza n..... La superficie sulla quale il signor Alfa esercita l'attivita' di acquacoltura e' determinata pro-indiviso in base al rapporto tra la superficie totale della concessione alla cooperativa Beta a.r.l. ed il numero dei soci della stessa. Il contribuente istante ha, inoltre, precisato che l'assegnazione degli specchi acquei per ciascun esercizio avviene nella nota integrativa al bilancio dell'esercizio stesso. Cio' premesso, il signor Alfa chiede se detta superficie, determinata come sopra descritto, possa costituire il parametro sui calcolare il reddito agrario imponibile ex articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, anche ai fini del rispetto dei limiti posti dall'articolo 32 del TUIR. Piu' precisamente, l'istante chiede se sia corretto che 1'affidatario dell'area abbia titolo a determinare forfetariamente il reddito ai sensi dell'articolo 3-ter, vantando quale titolo del possesso dello specchio acqueo la determinazione della superficie pro-indiviso come riportata nella nota integrativa al bilancio della cooperativa Beta a.r.l.. Soluzione prospettata Il signor Alfa ha sottolineato come l'attivita' di acquacoltura sia concretamente svolta dal socio affidatario, titolare di partita IVA iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio. Di conseguenza, atteso che l'articolo 3-ter del decreto legge n. 106 del 2005 persegue lo scopo di favorire chi effettivamente esercita l'attivita' di acquacoltura, l'interpellante ritiene di poter legittimamente determinare il proprio reddito utilizzando il reddito agrario piu' alto del seminativo di prima classe della provincia prospiciente, facendo riferimento alla superficie riportata nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Parere dell'Agenzia delle Entrate Con il decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' stato introdotto l'articolo 3-ter contenente disposizioni di natura fiscale atte a favorire l'attivita' di acquacoltura, intesa come produzione d'organismi acquatici mediante tecniche colturali. In particolare, la norma citata dispone che: "per le superfici acquatiche, marine o vallive, utilizzate per l'allevamento ittico da parte di soggetti esercenti l'attivita' di acquacoltura, diversi dalle societa' commerciali, indipendentemente dalla natura privata o demaniale della superficie utilizzata, in mancanza della corrispondente qualita' nel quadro di qualificazione catastale, i redditi dominicale e agrario sono determinati, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2006, ai soli fini fiscali, mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di classe prima in vigore nella provincia di appartenenza, o in quella prospiciente nel caso di allevamento marino". Attraverso tale disposizione e' stata di fatto estesa, ai soggetti che svolgono l'attivita' di acquacoltura su aree demaniali, l'applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito previsto all'articolo 32 del TUIR. Come precisato con la risoluzione 13 settembre 2005, n. 127/E, infatti, in assenza dell'intervento legislativo in commento, il regime forfetario di cui all'articolo 32 del TUIR trovava applicazione solo nei confronti di coloro che svolgevano l'attivita' di acquacoltura su aree censite in catasto. Diversamente i soggetti che svolgevano la medesima attivita' su aree demaniali (marine o vallive), ordinariamente sommerse e prive di un reddito agrario attribuito, determinavano il proprio reddito secondo i criteri analitici previsti dall'articolo 55 del TUIR. A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 gennaio 2006, invece, l'articolo 3-ter citato prevede che il reddito dominicale ed agrario degli esercenti l'attivita' di acquacoltura su superfici acquatiche, marine o vallive, e' determinato mediante l'applicazione della tariffa piu' alta del seminativo di prima classe in vigore nella Provincia in cui la superficie acquatica valliva insiste, ovvero nella Provincia prospiciente nel caso di allevamento in mare. Ne consegue con riferimento al reddito ritraibile dalle attivita' di allevamento ittico, trova applicazione l'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR che ricomprende tra le attivita' agricole l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno ed il successivo comma 3 che demanda ad un decreto del Ministero delle finanze l'individuazione del limite di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggiere occorrenti a seconda della specie allevata. Per i soggetti che esercitano l'attivita' di allevamento oltre i limiti stabiliti dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, il reddito eccedente risulta determinato con il sistema previsto dall'articolo 56, comma 5, del TUIR. Con riferimento alla questione al vaglio della scrivente, il contribuente istante ha dichiarato di svolgere l'attivita' di acquacoltura su un'area determinata pro-indiviso nella nota integrativa al bilancio d'esercizio dalla cooperativa di cui e' socio, in forza dell'articolo 45-bis del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 16 marzo 2001, n. 88, il quale prevede la possibilita' di affidare in gestione le attivita' oggetto della concessione. Cio' premesso, si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa prospettata, in considerazione della circostanza che l'articolo 3-ter del citato decreto legge n. 106 del 2005 non richiede che la disponibilita' dello specchio acqueo sul quale e' esercitata l'attivita' di acquacoltura sia qualificata da un particolare titolo giuridico. Conseguentemente, il signor Alfa per individuare la superficie su cui calcolare il proprio reddito, deve fare riferimento alla superficie assegnatagli dalla cooperativa. A tal fine assumono rilievo eventuali delibere della cooperativa o le indicazioni contenute nella nota integrativa al bilancio d'esercizio della stessa, in merito alla ripartizione dell'intera area oggetto della concessione demaniale tra tutti i soci che abbiano esercitato l'attivita' di acquacoltura, nell'esercizio cui la delibera o l'annotazione si riferiscono. La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza d'interpello presentata alla Direzione regionale ..., e' resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.