Circolare
7
del 15.12.06
OGGETTO
Modalita' di fornitura telematica dei dati catastali a comuni,
province e regioni, in coerenza con l'art. 37, comma 54, del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
TESTO 1. Premessa Il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, all'art. 37, comma 54, dispone - in attuazione dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - che entro il 31 dicembre 2006 risulti assicurata la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agenzia del Territorio, i cui costi, per regioni, province e comuni devono essere unicamente quelli di connessione. Il citato art. 59, comma 7-bis, del d. lgs. n. 82/2005, prevede l'emanazione di un decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio, di concerto con il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni e in coerenza con le disposizioni che disciplinano il "Sistema pubblico di connettivita'", con il quale siano stabilite le regole tecnico-economiche per l'utilizzo, in via telematica, dei dati catastali, da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni pubbliche. A questo riguardo, in coerenza agli indirizzi normativi, l'Agenzia ha predisposto un Sistema d'Interscambio, basato sulla cooperazione applicativa tra i propri sistemi informatici e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, per assicurare loro la disponibilita' della base dei dati catastali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Inoltre, per i comuni e le comunita' montane che potrebbero, ad oggi, essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata, l'Agenzia del Territorio ha provveduto ad istituire un apposito canale comunicativo telematico denominato "Portale per i Comuni" accessibile dal sito internet www.agenziaterritorio.gov.it. Con la presente Circolare, nelle more della costituzione del suddetto Comitato e dell'acquisizione delle concertazioni necessarie ai fini dell'emanazione del citato decreto da parte del Direttore dell'Agenzia, vengono definite le regole e le modalita' per la messa a disposizione della base dei dati catastali, che consentano, in via provvisoria, per i comuni, le province e le regioni - considerata l'indifferibile urgenza di dar corso a soluzioni operative, attese dagli enti stessi, nel piu' ampio quadro del processo di decentramento catastale - la circolazione e la fruizione di tali dati entro il previsto termine del 31 dicembre 2006. 2. Decorrenza della disponibilita' del servizio I servizi di fornitura telematica dei dati catastali descritti nella presente Circolare saranno attivati il 30 dicembre 2006. Entro marzo 2007 verranno attivati altri servizi specifici per i comuni (dati utilizzabili per la gestione della TARSU, segnalazioni da parte dei comuni relative alle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e segnalazioni di cui alle attivita' riferite all'art. 1, comma 336, della L. 311/2004), che necessitano della condivisione con gli enti fruitori della documentazione tecnica di supporto. Sara' attivato il 30 dicembre 2006 il servizio di fornitura delle informazioni catastali derivati dall'adempimento unico che consentiranno l'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 53 dell'art. 37 del decreto legge n. 223/2006 in materia di soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili. 3. Base dei dati catastali e tipologie di fornitura Ai fini della circolazione e fruizione telematica di cui al citato comma 7-bis del d. lgs. 82/2005, la base dei dati catastali e' costituita dall'insieme unitario delle informazioni censuarie e cartografiche, relative alla totalita' dei beni immobili geograficamente localizzati nell'ambito territoriale del comune catastale. I dati di cui sopra vengono resi disponibili attraverso la predisposizione di specifiche forniture rappresentative dell'intero territorio comunale. L'elenco delle forniture telematiche disponibili al 30 dicembre 2006 e' riportato nell'allegato tecnico. Nello stesso allegato sono riportate ulteriori tipologie di forniture specifiche per i comuni. 4. Ambito di applicazione e modalita' di richiesta delle forniture Le forniture di cui al punto precedente sono rese disponibili ed accessibili agli enti territoriali che ne fanno richiesta, in relazione allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, nei limiti delle proprie competenze territoriali. Le modalita' telematiche con cui l'Agenzia mette a disposizione le forniture della base dei dati catastali sono: - la cooperazione applicativa, attraverso il Sistema di Interscambio; questa modalita' e' stata progettata per tutti gli Enti che intendano fruire dei servizi mediante comunicazione diretta tra il proprio sistema informatico e quello dell'Agenzia del Territorio; - il "Portale per i Comuni" progettato per la fruizione "manuale" dei servizi; questa modalita' semplificata e' stata realizzata per le specifiche esigenze dei comuni e delle comunita' montane, interessati allo scarico di dati puntuali ovvero relativi ad ambiti territoriali circoscritti. Vengono, comunque, garantite le usuali forniture dei dati richiedibili presso lo sportello dell'Ufficio provinciale. Le modalita' tecniche e le relative tempistiche per la fornitura dei dati catastali vengono descritte nell'allegato tecnico alla presente. L'accesso ai servizi di fornitura telematica dei dati avviene previa adesione alle condizioni generali di erogazione del servizio, contenute nello schema riportato in allegato. Le condizioni generali di servizio, disponibili sul sito dell'Agenzia del Territorio, sono sottoscritte dal rappresentante legale dell'Ente e trasmesse, in duplice copia a mezzo raccomandata A/R, all'Ufficio Gestione Contratti e Convenzioni della Direzione centrale Organizzazione e Sistemi Informativi dell'Agenzia del Territorio che, oltre a curare gli aspetti amministrativi, provvedera' alla abilitazione del soggetto individuato dall'Ente come responsabile degli accessi. In relazione alle modalita' di fornitura scelte dall'Ente nelle condizioni generali di servizio sono di seguito definite le modalita' di accesso per la fruizione delle suddette forniture. 4.1ÒAccesso al "Portale per i Comuni" Contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni generali di servizio il comune o la comunita' montana comunica all'Agenzia del Territorio il nominativo del soggetto individuato come responsabile degli accessi al portale ("utente dei servizi"). La comunita' montana deve inoltre indicare l'ambito territoriale di competenza. L'Agenzia procede al censimento ed all'accreditamento dell'utente sul sistema di autenticazione del "Portale per i Comuni", definendone il profilo autorizzativo, e fornendogli le credenziali personali (userID e password). Lo stesso utente verra' abilitato, in qualita' di responsabile dell'utenza, alla abilitazione/revoca di eventuali ulteriori utenti, secondo l'organizzazione interna dell'Ente rappresentato, nel rispetto dei vincoli individuati nelle condizioni generali di servizio. 4.2ÒAccesso al Sistema d'Interscambio Contestualmente alla sottoscrizione delle condizioni generali di servizio l'Ente territoriale comunica all'Agenzia del Territorio il nominativo del soggetto identificato come responsabile della gestione dei servizi indicando al contempo l'ambito territoriale di competenza ed i servizi richiesti. Per l'accesso ai servizi di interscambio l'Ente puo' avvalersi di altra pubblica amministrazione in qualita' di intermediario strutturale, previa comunicazione all'Agenzia del Territorio. A conclusione delle procedure autorizzative, vengono fornite al responsabile della gestione dei servizi sopra indicato le credenziali personali (userID e password). Mediante queste credenziali il responsabile della gestione dei servizi puo' utilizzare le funzioni di iscrizione, avvio e interruzione dei processi automatici di erogazione all'interno dei servizi cui e' stato abilitato collegandosi secondo le modalita' descritte nell'allegato tecnico. Nella fase di iscrizione dovra' essere specificata la periodicita', non inferiore al mese, con la quale si intende prelevare le informazioni. Al responsabile dei servizi viene inoltre fornita la dotazione tecnologica utile alla generazione del certificato di firma elettronica necessario per lo scambio automatico di dati tra il sistema informativo dell'Ente e quello dell'Agenzia del Territorio nel rispetto delle regole dettate dal CNIPA in materia di autenticita' ed integrita' delle richieste e dei servizi resi. 5. Regole economiche I costi a carico di comuni, province e regioni per la fruizione telematica della base dei dati catastali sono unicamente quelli di connessione, non si applicano pertanto i costi indicati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 19 marzo 2003, concernente la definizione dei nuovi prezzi di vendita della cartografia catastale. 6. Modalita' di utilizzo e di conservazione della base dei dati catastali L'uso, anche parziale, delle informazioni costituenti la base dei dati catastali e' consentito esclusivamente in relazione agli scopi istituzionali degli Enti richiedenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonche' in materia di riutilizzazione dei dati e delle informazioni catastali. Le suddette informazioni devono essere conservate e custodite in conformita' a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e nel rispetto delle regole di cui al "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 7. Monitoraggio L'Agenzia del Territorio e l'Ente fruitore dei servizi dispongono, sul sito web dell'Agenzia, di un cruscotto comune per il monitoraggio delle richieste e dei servizi resi. Sul sito sono altresi' disponibili funzioni di controllo delle operazioni eseguite dai singoli utenti. 8. Assistenza L'Agenzia espone e mantiene aggiornato sul "Portale per i Comuni" la documentazione informativa relativa ai dati, ai servizi disponibili, alle specifiche tecniche delle forniture e delle modalita' di accesso. L'Agenzia inoltre, garantisce un canale di assistenza web con operatori specializzati disponibile per gli utenti abilitati ai servizi. 9. Disposizioni finali Gli Uffici provinciali, nello spirito della fattiva collaborazione instaurata con gli Enti interessati, avranno cura di dare la massima diffusione a livello locale del contenuto della presente Circolare, provvedendo a fornire ogni utile indirizzo operativo ed informativo. Quanto sopra anche al fine di sensibilizzare gli Enti ad adottare, quanto possibile, le nuove modalita' di colloquio telematico, che consentiranno di semplificare ed ampliare gli scambi informativi con l'Agenzia. Le Direzioni regionali supporteranno gli Uffici provinciali nell'attuazione della presente Circolare. ALLEGATI (vedi documento in formato PDF)