Circolare
1
del 08.01.07
OGGETTO
Transito comunitario/comune: gestione informatizzata delle garanzie
nazionali ed internazionali.
TESTO 1) Premessa L'informatizzazione del transito comunitario/comune (progetto N.C.T.S. - New Computerized Transit System) impone agli Stati Membri l'adeguamento dei rispettivi sistemi nazionali per consentire la gestione automatizzata delle garanzie. Gli uffici di garanzia sulla base di istruzioni gia' impartite dalla scrivente Area provvedono all'acquisizione delle garanzie sul sistema AIDA e a consegnare all'obbligato principale: . la stampa dei dati della garanzia con l'indicazione del G.R.N. (Guarantee Reference Number); . la stampa contenente l'access code dell'obbligato principale e di ciascuno dei soggetti autorizzati all'utilizzo della garanzia; . il certificato di garanzia (modello TC31 nel caso di garanzia globale, modello TC33 nel caso di esonero dalla garanzia, ...). La presentazione del certificato di garanzia e' richiesto, oltre che nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informatici, meglio specificati al successivo punto 4), anche da parte di alcune Amministrazioni nazionali che richiedono la esibizione di tali certificati per l'utilizzo del G.R.N. anche nel caso di regolare funzionamento dei sistemi informatici. Le procedure sviluppate a livello nazionale in tale ambito sono gia' operative in ambiente di esercizio ed hanno consentito l'effettuazione di un test operativo sullo scambio dei messaggi previsti nel dominio comune, relativamente all'utilizzo delle garanzie nazionali da parte di movimenti aventi un ufficio di partenza estero. Sono state inoltre sperimentate, in ambiente di addestramento del servizio telematico, in collaborazione con gli utenti, le procedure che consentono, in automatico, di quantificare l'importo da garantire e di effettuarne in automatico l'impegno. 2) Attivazione delle procedure Considerati i positivi esiti delle predette sperimentazioni si comunica che a partire dal 19 febbraio 2007 viene esteso l'obbligo di indicare il G.R.N. (ed il relativo "access code") negli appositi campi dei tracciati record relativi alle dichiarazioni telematiche di transito e di esportazione abbinata a transito (sia in procedura ordinaria che domiciliata/semplificata di accertamento). 3) Modalita' operative Le istruzioni per la corretta indicazione del G.R.N. nelle dichiarazioni di specie sono consultabili per gli operatori economici in internet nel sito dell'Agenzia delle Dogane selezionando in successione i seguenti link: "Assistenza on line", "Accedi al servizio di assistenza on-line" e "Ambiente Reale: Garanzie informatizzate nelle dichiarazioni di transito". Il sistema A.I.D.A., in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente per il transito comunitario/comune (art. n. 379 del Reg. (CEE) n. 2454/1993) non consente il superamento dell'importo di riferimento della garanzia ovvero non acquisisce la dichiarazione di transito il cui importo dei diritti da garantire supera l'importo di riferimento. L'importo della garanzia ancora disponibile e' inviato in risposta dal sistema telematico, unitamente agli altri estremi dell'operazione di transito o di esportazione abbinata a transito e puo' comunque essere richiesto all'ufficio di garanzia o di partenza. 4) Utilizzo della garanzia nel caso di procedure di soccorso. Si evidenzia che, nel caso di operazioni effettuate durante periodi di interruzione del sistema informatico che interessino l'ufficio di partenza e/o l'ufficio di garanzia, il sistema non e' in grado di controllare l'esistenza e la validita' della garanzia e di effettuare l'impegno automatico dei diritti da garantire. Pertanto, in tali casi l'obbligato principale dovra' esibire il certificato di garanzia (ad es. TC31 nel caso di garanzia globale) all'ufficio di partenza e verificare che l'importo da impegnare non superi la disponibilita' residua della garanzia. Nel caso in cui l'importo di riferimento residuo sia insufficiente e' tenuto a segnalare tale evenienza all'ufficio che ha emesso la garanzia (art. n. 379 del Regolamento CEE n. 2454/93). Per quanto riguarda l'indicazione della garanzia nella dichiarazione di transito o di esportazione abbinata a transito nel caso di "procedura di soccorso", si precisa quanto segue: . procedura semplificata: nel caso di interruzione del sistema dello speditore autorizzato o del sistema informativo doganale, la casella 52 del D.A.U. va compilata con il solo riferimento del G.R.N.. Si fa presente che le merci, oggetto della dichiarazione, vengono accompagnate dagli esemplari 4 e 5 del D.A.U.; . procedura ordinaria: nel caso di interruzione del solo sistema dello speditore, la casella 52 del D.A.U. va compilata sia con l'indicazione del G.R.N. che con l'access code dell'obbligato principale o del soggetto autorizzato (qualora sia valorizzata la sottocasella "Rappresentante" della casella 50 della dichiarazione). La spedizione, in tal caso, e' effettuata con il D.A.T. (Documento Accompagnamento Transito); nel caso di interruzione del sistema informatico doganale la casella 52 va riempita con il solo G.R.N. e le merci, oggetto della dichiarazione, vengono accompagnate dagli esemplari 4 e 5 del D.A.U.. 5) Svincolo della garanzia Si sottolinea che lo svincolo avviene solo a seguito dell'appuramento informatico dell'operazione di transito. A tal riguardo, si raccomanda agli uffici ed ai "destinatari autorizzati" di eseguire con la necessaria tempestivita' le operazioni previste per l'appuramento della spedizione. Si evidenzia che in caso di mancato appuramento da parte dell'ufficio di destinazione, l'ufficio di partenza puo' effettuare, mediante le apposite funzionalita' disponibili sul sistema, l'appuramento amministrativo del movimento sulla base delle "prove alternative" presentate dall'obbligato principale, consentendo, in tal modo, lo svincolo della garanzia (nazionale o internazionale). Si ritiene utile precisare che la procedura di appuramento amministrativo e' sempre compiuta dall'ufficio di partenza, per cui, nel caso di utilizzo di un G.R.N. italiano per una spedizione avente come ufficio di partenza un ufficio non italiano, l'obbligato principale dovra' richiedere a quest'ultimo l'attivazione della procedura in parola. 6) Disposizioni finali I Signori Direttori Regionali, avvalendosi delle strutture di coordinamento regionale AIDA, vorranno vigilare sull'esatta applicazione delle presenti disposizioni, non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune. Si raccomanda di prestare la massima attenzione, nei primi giorni di utilizzo della nuova procedura, al fine di riscontrare qualsiasi anomalia di funzionamento che, nell'eventualita', dovra' essere tempestivamente segnalata. Gli operatori economici dovranno indirizzare le richieste di assistenza e le segnalazioni di eventuali anomalie e malfunzionamenti al call-center: 800-257428. Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravita' del malfunzionamento, non si riceva risposta dal call center inviare un messaggio all'indirizzo di posta elettronica: dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it indicando data e numero di chiamata al call center.